Nella Circolare n. 25/E i chiarimenti sui provvedimenti contenuti nel Decreto Rilancio

Con la Circolare n. 25/E del 20/08/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce una lunga serie di chiarimenti con riferimento ai provvedimenti contenuti nel DL 34/2020 conv. L. 77/2020, tra i quali si segnalano:

  • incompatibilità tra bonus casa e rottamazione ter
  • le spese per la pulizia/sostituzione stagionale dei filtri degli impianti di condizionamento non danno diritto a fruire del credito d’imposta per le sanificazioni
  • la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali prevista dal 01.08 al 31.08
  • il bonus affitti può essere fruito anche per il fabbricato abitativo utilizzato come studio professionale indipendentemente dalla classificazione catastale
  • con riferimento agli avvisi bonari, è stato chiarito che la posticipazione al 16.09 del termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 08.03 e il 31.05 vale anche ai fini della trasmissione dei documenti e dei chiarimenti in risposta agli stessi. Inoltre, con riferimento ai pagamenti rateali, se la scadenza della prima rata del piano di rateizzo cade nel periodo di sospensione tutte le rate successive sono destinate ad essere traslate. Se invece a cadere nel periodo di sospensione sono solo una o più rate successive alla prima, solo queste slittano al 16.09 senza necessità di variare il piano di rateizzo.
  • l’omissione del pagamento di una rata dell’adesione scadente prima della proroga del Decreto Rilancio potrà essere regolarizzata entro il 16.09 tramite ravvedimento operoso
  • con riferimento al saldo annuale IVA, il contribuente che avendo diritto alla sospensione dei versamenti per marzo, aprile e maggio ha comunque versato la rata di marzo ma non quelle di aprile e maggio ovvero non ha (legittimamente) versato nulla potrà versare l’intero saldo entro il 16.09 ovvero in quattro rate mensili di cui la prima da versare entro la predetta scadenza. Al contrario il contribuente che non aveva diritto alla sospensione dei versamenti di marzo ma ha beneficiato di quella relativa ai mesi di aprile e maggio potrà posticipare al 16.09 solo il versamento di tali rate mentre le altre dovranno essere versate nei termini ordinari
  • Ai fini del riconoscimento dell’indennità di 1.000 euro prevista a favore dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, anche coloro che adottano il regime forfetario dovranno determinare la variazione del reddito per la verifica della riduzione di almento il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 considerando le spese sostenute in maniera analitica non procedendo ad alcuna forfetizzazione.

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