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Costi pluriennali rettificabili anche in esercizi successivi

Sta facendo discutere il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza n. 8500/2021, in base al quale “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria va riguardata, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.

La vincenda processuale vede protagonista la stabile organizzazione in Italia di un ente creditizio olandese alla quale viene notificato in data 23/11/2009 un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004 con cui l’ufficio disconosceva un costo rappresentato dalla svalutazione in bilancio di un credito maturato a seguito di un finanziamento erogato ad una s.p.a. in amministrazione straordinaria. Secondo l’ufficio tale costo non poteva essere dedotto (era stato imputato per 1/9 in base all’art. 106 c. 3 del TUIR vigente ratione temporis) poiché il finanziamento erogato non derivava da risorse proprie della stabile organizzazione bensì da finanziamenti ad essa procurati dalla società-madre olandese il che comportava sia la sottrazione di utili della stabile organizzazione in Italia, in quanto girati alla società-madre sotto forma di interessi passivi a questa dovuta su tale finanziamento, sia l’imputazione alla stabile organizzazione di una posta passiva, rappresentata dalla svalutazione, afferente ad un credito di finanziamento a questa ascrivibile solo nei limiti della quota (figurativa) del patrimonio di vigilanza.

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Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio riconosciuta al coniuge “capiente”

Con la sentenza n. 325 del 20/01/2021 della CTR Lazio Sez. V viene affermato il principio in base al quale se uno dei due coniugi perde il lavoro ed è fiscalmente a carico dell’altro, spetta a quest’ultimo la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti sulla casa familiare, anche se sostenute dall’altro coniuge.

La vincenda processuale vede protagonisti due coniugi i quali avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’abitazione familiare a fronte delle quali ciascuno dei due coniugi aveva provveduto a pagare autonomamente la sua quota di spese all’impresa che aveva eseguito i lavori.

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Niente agevolazioni IMU se i coniugi risiedono in Comuni diversi

La Corte di Cassazione con Ord. n. 20130/2020 ha stabilito che l’esenzione per l’abitazione principale ai fini IMU non si applica nel caso in cui l’intero nucleo familiare non risiede anagraficamente né dimora abitualmente nell’immobile. Tale interpretazione dei supremi giudici si pone in netto contrasto con la circolare n. 3/DF del 2012 nella quale il MEF, al contrario, aveva stabilito che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili situati in Comuni diversi entrambi gli immobili potevano essere considerati abitazioni principali “poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

La vicenda processuale vede protagonista una contribuente alla quale il Comune aveva negato l’agevolazione IMU prevista per l’abitazione principale perché, pur avendo la contribuente la residenza anagrafica nell’immobile, il coniuge aveva spostato la propria residenza anagrafica in un immobile di altro Comune, sebbene per esigenze lavorative.

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Nella Circolare n. 25/E i chiarimenti sui provvedimenti contenuti nel Decreto Rilancio

Con la Circolare n. 25/E del 20/08/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce una lunga serie di chiarimenti con riferimento ai provvedimenti contenuti nel DL 34/2020 conv. L. 77/2020, tra i quali si segnalano:

  • incompatibilità tra bonus casa e rottamazione ter
  • le spese per la pulizia/sostituzione stagionale dei filtri degli impianti di condizionamento non danno diritto a fruire del credito d’imposta per le sanificazioni
  • la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali prevista dal 01.08 al 31.08
  • il bonus affitti può essere fruito anche per il fabbricato abitativo utilizzato come studio professionale indipendentemente dalla classificazione catastale
  • con riferimento agli avvisi bonari, è stato chiarito che la posticipazione al 16.09 del termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 08.03 e il 31.05 vale anche ai fini della trasmissione dei documenti e dei chiarimenti in risposta agli stessi. Inoltre, con riferimento ai pagamenti rateali, se la scadenza della prima rata del piano di rateizzo cade nel periodo di sospensione tutte le rate successive sono destinate ad essere traslate. Se invece a cadere nel periodo di sospensione sono solo una o più rate successive alla prima, solo queste slittano al 16.09 senza necessità di variare il piano di rateizzo.
  • l’omissione del pagamento di una rata dell’adesione scadente prima della proroga del Decreto Rilancio potrà essere regolarizzata entro il 16.09 tramite ravvedimento operoso
  • con riferimento al saldo annuale IVA, il contribuente che avendo diritto alla sospensione dei versamenti per marzo, aprile e maggio ha comunque versato la rata di marzo ma non quelle di aprile e maggio ovvero non ha (legittimamente) versato nulla potrà versare l’intero saldo entro il 16.09 ovvero in quattro rate mensili di cui la prima da versare entro la predetta scadenza. Al contrario il contribuente che non aveva diritto alla sospensione dei versamenti di marzo ma ha beneficiato di quella relativa ai mesi di aprile e maggio potrà posticipare al 16.09 solo il versamento di tali rate mentre le altre dovranno essere versate nei termini ordinari
  • Ai fini del riconoscimento dell’indennità di 1.000 euro prevista a favore dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, anche coloro che adottano il regime forfetario dovranno determinare la variazione del reddito per la verifica della riduzione di almento il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 considerando le spese sostenute in maniera analitica non procedendo ad alcuna forfetizzazione.

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Cartella annullata se il fisco non risponde all’autotutela

La CTR Calabria con la sent. 811/3/2020 ha stabilito che è da annullare la cartella qualora l’ufficio non dia seguito all’istanza di autotutela presentata dal contribuente.

La vicenda processuale vede protagonista un consorzio il quale aveva ricevuto una cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73 mediante la quale l’ufficio provvedeva a recuperare a tassazione delle perdite pregresse dichiarate. Ricevuta la cartella il contribuente provvedeva ad inoltrare istanza di annullamento in autotutela poiché trattavasi in parte di un residuo di perdite pregresse del 2010 e per l’altra parte di perdite rideterminate per gli anni 2007-2011 a seguito di istanze di rimborso presentate per il recupero dell’IRAP pagata sul costo del personale. Di fronte all’inerzia dell’ufficio il contribuente impugnava la cartella presso la competente CTP. In pendenza di giudizio l’ufficio emetteva provvedimento di sgravio parziale dell’atto con riferimento al solo residuo delle perdite pregresse del 2010 e chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre perdite pregresse poiché, a suo dire, in questo caso andava presentata istanza di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2007-2011. La CTP adita, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava la cartella sul presupposto che l’ufficio, non avendo riscontrato tempestivamente l’istanza di annullamento in autotutela, aveva impedito al contribuente di valutare se fosse o meno il caso di impugnare l’atto.

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Versamento senza la maggiorazione dello 0,40% valido ma insufficiente

La Corte di Cassazione (Ord. n. 16645/2020) ha stabilito che il versamento delle imposte eseguito nei 30 gg. successivi alla scadenza senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% prevista dall’art. 17 c. 2 DPR 435/2001 è da considerarsi comunque valido anche se insufficiente, con la conseguenza che la sanzione va applicata solo sulla differenza tra le imposte dovute e quelle versate anziché sull’intero importo dovuto.

La vincenda processuale vede protagonista una società la quale provvedeva a versare l’acconto IRAP relativo all’anno d’imposta 2004 in data 21.07.2004 anziché in data 20.07.2004, dunque il giorno successivo alla scadenza, senza maggiorare l’importo dello 0,40%. A fronte di tale ritardo la società riceveva una cartella esattoriale ex art. 36-bis DPR 600/73 con la quale era pretesa la sanzione per tardivo versamento calcolata però sull’intero importo dell’acconto versato in ritardo anziché sulla sola maggiorazione dello 0,40%. Secondo l’Ufficio, pertanto, la mancata applicazione dello 0,40% costitutiva una sorta di disconoscimento per la fruizione del maggior termine di versamento nei 30 gg. successivi alla scadenza.

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L’Agenzia delle Entrate perde il giudizio ma le spese sono compensate

La Corte di Cassazione (Ord. n. 13520 del 02.07.2020) ha statuito che le spese di lite possono essere compensate anche se il ricorso per Cassazione proposto dall’Ufficio è infondato.

La vicenda trae origine dalla contestazione nei confronti di un contribuente al quale venivano accertate maggiori imposte dirette per la cessione di in terreno sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro. L’atto impositivo veniva impugnato dal contribuente il quale, tra l’altro, forniva la prova documentale dell’effettiva somma incassata dalla cessione. In primo grado il ricorso veniva respinto ma la decisione veniva riformata in appello cosicché l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando l’errore della CTR per non aver attribuito alla definizione ai fini del registro valore di presunzione qualificata, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.

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Udienze a distanza anche nel processo tributario

Si attende solo il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per varare il provvedimento con le «regole tecnico operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto», ossia attraverso internet. Il testo, a firma del direttore generale delle finanze Fabrizio Lapecorella, è già pronto. Salvo diverse valutazioni del massimo organo della giustizia tributaria a breve potrebbe andare in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

L’intenzione è di superare le limitazioni dovute all’epidemia da Covid-19. Di certo c’è che anche col decreto del Mef non è detto che tutte le problematiche siano aggirate. In ambienti della giustizia tributaria si ritiene che, comunque, non sono prevedibili tempi brevi per l’apprestamento e la predisposizione della strumentazione tecnica adeguata per lo svolgimento delle udienze online.

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L’applicazione dell’IVA in caso di solidarietà alimentare

A seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 i Comuni hanno dovuto gestire l’emergenza alimentare quale conseguenza dell’epidemia da COVID-19.

Le tipologia di interventi messi in campo dai comuni si possono così riassumere:

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DPCM 22.03.2020 – ATTIVITA’ SOSPESE O AMMESSE DAL 26.03.2020 AL 03.04.2020

In data di ieri 22.03.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il DPCM, pubblicato nella GU n. 76 della stessa giornata, con il quale vengono adottate ulteriori restrizioni al fine di contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, nell’allegato 1 al Decreto vengono individuate, per il tramite dei codici ATECO, le attività che non resteranno sospese e che dunque potranno continuare la loro attività, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14.03.2020 in materia di sicurezza a seguito della diffusione del contagio da COVID-19.

Tutte le altre attività non presenti nell’allegato 1 al Decreto dovranno terminare l’attività entro il 25.03.2020 con conseguente sospensione della stessa dal 26.03.2020 al 03.04.2020.

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