Cartella annullata se il fisco non risponde all’autotutela

La CTR Calabria con la sent. 811/3/2020 ha stabilito che è da annullare la cartella qualora l’ufficio non dia seguito all’istanza di autotutela presentata dal contribuente.

La vicenda processuale vede protagonista un consorzio il quale aveva ricevuto una cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/73 mediante la quale l’ufficio provvedeva a recuperare a tassazione delle perdite pregresse dichiarate. Ricevuta la cartella il contribuente provvedeva ad inoltrare istanza di annullamento in autotutela poiché trattavasi in parte di un residuo di perdite pregresse del 2010 e per l’altra parte di perdite rideterminate per gli anni 2007-2011 a seguito di istanze di rimborso presentate per il recupero dell’IRAP pagata sul costo del personale. Di fronte all’inerzia dell’ufficio il contribuente impugnava la cartella presso la competente CTP. In pendenza di giudizio l’ufficio emetteva provvedimento di sgravio parziale dell’atto con riferimento al solo residuo delle perdite pregresse del 2010 e chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre perdite pregresse poiché, a suo dire, in questo caso andava presentata istanza di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2007-2011. La CTP adita, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava la cartella sul presupposto che l’ufficio, non avendo riscontrato tempestivamente l’istanza di annullamento in autotutela, aveva impedito al contribuente di valutare se fosse o meno il caso di impugnare l’atto.

Avverso la sentenza dei giudici di prime cure proponeva appello l’ufficio fondato sul fatto che nessun obbligo di riscontro incombeva su quest’ultimo circa il riscontro dell’istanza presentata dal contribuente essendo quello dell’autotutela un potere meramente discrezionale il cui mancato esercizio non può avere quale conseguenza l’annullamento dell’atto, così come sancito dalla sentenza n. 181/2017 della Corte Costituzionale.

I giudici di seconde cure chiamati a decidere la causa, nel rigettare l’appello proposto dall’ufficio sanciscono che in uno Stato moderno l’interesse del fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese ingiuste, approfittando di situazioni sfavorevoli sul piano amministrativo o processuale, ma quello di curare che il prelievo fiscale sia in armonia con l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo (Cass. 2575/1990). Affermano altresì i giudici della CTR: “Tali regole impongono che la P.A., una volta informata dell’errore, compia le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, annulli il provvedimento riconosciuto illegittimo o comunque errato. Non v’è, quindi, alcuno spazio per la mera discrezionalità anche quando il contribuente abbia per incuria fatto scadere il termine di impugnazione dell’atto impositivo (così anche Cass. 6283/2012). In sostanza, l’orientamento effettivamente enucleabile dagli orientamenti giurisprudenziali non è nel senso della “piena discrezionalità della P.A.” come pure afferma la Consulta, ma della “discrezionalità estremamente limitata”. Ciò non solo perché esiste una disciplina specifica e dettagliata dell’autotutela tributaria che la differenzia da quella amministrativa, ma anche in considerazione del fatto che se l’attività impositiva è vincolata ai principi di legalità (articolo 23) giusta tassazione (articolo 53) e buon andamento (articolo 97), così, specularmente, deve ritenersi vincolata agli stessi principi l’autotutela, che è propagazione della stessa attività impositiva, rispetto alla quale si pone anche come strumento deflattivo delle controversie tra Fisco e cittadini.”.

Quanto espresso in questa sentenza dovrebbe rappresentare “musica per le orecchie” per ciascun contribuente nel momento in cui a seguito della presentazione di istanza di annullamento totale o parziale dell’atto non riceve alcun riscontro da parte dell’ufficio. Purtroppo vi è da dire che la più recente giurisprudenza di legittimtà è giunta a conclusioni diverse stabilendo che l’autotutela non è uno strumento di protezione del contrbuente ma un potere esercitabile dall’ufficio sulla base di valutazioni largamente discrezionali. La Cassazione (4160/2018) ha stabilito che il privato può, naturalmente, sollecitarne l’esercizio segnalando l’illegittimità degli atti impositivi ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso.

Si ritiene, in conclusione, che in nome dei principi costituzionali richiamati dalla stessa CTR Calabria l’ufficio dovrebbe sempre riscontrare con un provvedimento espresso le istanze in autotutela che provengono dai contribuenti ed è per questo che si rende ormai necessario un intervento del legislatore che imponga tale obbligo.

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