Versamento senza la maggiorazione dello 0,40% valido ma insufficiente

La Corte di Cassazione (Ord. n. 16645/2020) ha stabilito che il versamento delle imposte eseguito nei 30 gg. successivi alla scadenza senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% prevista dall’art. 17 c. 2 DPR 435/2001 è da considerarsi comunque valido anche se insufficiente, con la conseguenza che la sanzione va applicata solo sulla differenza tra le imposte dovute e quelle versate anziché sull’intero importo dovuto.

La vincenda processuale vede protagonista una società la quale provvedeva a versare l’acconto IRAP relativo all’anno d’imposta 2004 in data 21.07.2004 anziché in data 20.07.2004, dunque il giorno successivo alla scadenza, senza maggiorare l’importo dello 0,40%. A fronte di tale ritardo la società riceveva una cartella esattoriale ex art. 36-bis DPR 600/73 con la quale era pretesa la sanzione per tardivo versamento calcolata però sull’intero importo dell’acconto versato in ritardo anziché sulla sola maggiorazione dello 0,40%. Secondo l’Ufficio, pertanto, la mancata applicazione dello 0,40% costitutiva una sorta di disconoscimento per la fruizione del maggior termine di versamento nei 30 gg. successivi alla scadenza.

La cartella veniva così impugnata e mentre nel giudizio di primo grado il ricorso veniva accolto, a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio il giudice di seconde cure riformava la sentenza di primo grado accogliendo l’appello dell’Ufficio.

Ricorreva allora la società in Cassazione e il giudice di legittimità, nell’accogliere il ricorso, statuisce il seguente principio di diritto: “la maggiorazione di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435 del 2001, ratione temporis applicabile, ha natura di interessi corrispettivi dell’imposta dovuta a favore dell’erario a fronte del maggior periodo di giorni 30 concesso al contribuente per il pagamento, sicchè l’omesso versamento della sola maggiorazione nel più lungo termine costituisce pagamento parziale ma non determina la decadenza dal termine prorogato”. In sostanza, secondo i giudici di legittimità, l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% prevista dalla legge non costituisce condizione di accesso alla fruizione del maggior termine di versamento di 30 gg. bensì il corrispettivo per il lasso di tempo più lungo concesso per effettuare il versamento.

Si ritiene utile sottolineare che le conclusioni a cui sono giunti i giudici di legittimità in tale Ordinanza sono sostanzialmente le stesse a cui l’Agenzia delle Entrate era giunta con la circolare n. 27/E del 02/08/2013. L’Ufficio pertanto avrebbe dovuto applicare al caso in questione l’indirizzo assunto nella suddetta circolare, abbandonando il contenzioso in essere.

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