Scheda carburante abrogata dal 01.07.2018

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 vi è quella che prevede l’abrogazione della scheda carburante con effetto dal 01.07.2018. Trattasi di una novità destinata a cambiare in modo significativo le abitudini dei contribuenti soggetti passivi IVA abituati ormai da molti anni ad avere a che fare con tale documento in occasione dell’effettuazione dei rifornimenti di carburante presso i distributori stradali rappresentando il documento che legittimava la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo sostenuto per tale tipologia di acquisti. La novità normativa rappresenterà altresì una mini rivoluzione nell’operatività quotidiana degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti i quali saranno i primi (unitamente ai subappaltatori nell’ambito degli appalti pubblici) ad applicare la fatturazione elettronica, così come vedremo di seguito.

La Legge di Bilancio (L. 205/2017), in particolare il comma 920, ha integrato il comma 3 dell’art. 22 della legge IVA (D.P.R. 633/72) aggiungendo la seguente frase: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

In sostanza imprese e professionisti (soggetti passivi IVA) che effettuano acquisti di carburante non dovranno più compilare la scheda carburante in relazione a ciascun veicolo ma riceveranno dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione apposita fattura che dovrà essere obbligatoriamente elettronica.

Il comma 927 della L. 205/2017 prevede che tale obbligo di fatturazione elettronica decorre a partire dal 01.07.2018.

Diversamente dalla scheda carburante, la fattura elettronica relativa ai carburanti non conterrà più l’indicazione obbligatoria del veicolo e dei chilometri. Inoltre verrà emessa in occasione di ogni acquisto di carburanti.

Per quel che concerne la detrazione dell’IVA sugli acquisti di carburante, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 19-bis 1 comma 1 lett. d) del D.P.R. 633/72. Il comma 923 della L. 205/2017 ha integrato tale norma stabilendo che ai fini dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti destinati a veicoli stradali a motore la detrazione dell’imposta spetta solamente se l’operazione viene provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 comma 6 del D.P.R. 605/73 o da altro mezzo di pagamento ritenuto idoneo individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per quel che concerne la deduzione del costo il comma 922 della L. 205/2017 ha aggiunto all’art. 164 del TUIR il comma 1-bis, il quale dispone che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (totalmente o parzialmente a seconda del tipo di veicolo) se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 comma 6 D.P.R. 605/73.

Come si può notare, la norma del TUIR non prevede, contrariamente alla norma IVA, che un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possa prevedere altro mezzo di pagamento ritenuto idoneo ad ottenere la deduzione del costo.

A livellare le due disposizioni di legge in tal senso è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. N. 73203/2018 del 04/04/2018 il quale stabilisce espressamente che gli ulteriori mezzi di pagamento individuati per ottenere la detrazione IVA (assegni, bonifici, ecc.) danno diritto anche alla deduzione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR.

A partire dal 01.07.2018, pertanto, i rifornimenti di carburante presso gli impianti stradali effettuati da soggetti passivi IVA necessiteranno sia dell’emissione della fattura elettronica che del pagamento tracciato per consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo. Parallelamente tutta la normativa relativa alla scheda carburante e al divieto di emissione delle fattura a carico dei distributori (divieto che non si applicava agli autotrasportatori di merce per conto terzi) è stata abrogata. In particolare il comma 926 della L. 205/2017 ha abrogato l’art. 2 L. 31/1977, il D.P.R. 444/1997, l’art. 12 D.L. 457/1997 e il Decreto del 24/06/1999.

E’ chiaro che alla luce delle nuove disposizioni si pone il problema di come i distributori stradali dovrebbero adeguarvisi, soprattutto dal punto di vista tecnologico, al fine di non compromettere la loro operatività quotidiana. A titolo di esempio, si pensi alle code che si potrebbero creare nei casi di presenza contemporanea di più clienti, ovvero agli impianti self service sia per le ore diurne che notturne. Si pensi altresì alle problematiche inerenti la fatturazione elettronica in caso di rifornimento notturno, quando l’impianto è chiuso.

A tal proposito è già attivo un tavolo di confronto partecipato dall’Amministrazione pubblica e dagli esponenti delle varie categorie che dovrà individuare le soluzioni più idonee al fine di poter mettere i distributori di carburante nelle condizioni di assolvere ai nuovi obblighi di legge nella maniera meno traumatica possibile. E’ ovvio che il problema principale è quello dell’adeguamento tecnologico e purtroppo il tempo tecnico per creare le piattaforme necessarie e per dotare gli impianti dei necessari strumenti non è certamente molto e i costi non trascurabili. Il distributore, peraltro, avrà come unico incentivo un credito d’imposta specificamente previsto dal comma 924 della L. 205/2017 commisurato al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 01.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 comma 6 del D.P.R. 605/73.

Tale credito d’imposta, così come previsto dal comma 925 della L. 205/2017, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

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