Ripristinato al primo giorno di ciascun mese il pagamento dei trattamenti pensionistici
L’art. 3 c. 3 del D.L. 244/2016 (cd. Milleproroghe) pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016 ha modificato l’art. 1 c. 302 della L. 190/2014 riportando per l’anno 2017 il pagamento dei trattamenti pensionistici al 1° giorno di ciascun mese anziché al 2° giorno bancabile di ciascun mese così come previsto prima della modifica normativa (art. 1 c. 302 L. 190/2014 modificato dall’art. 6 del D.L. 65/2015 conv. L. 109/2015).
Resta fuori dalla modifica normativa solo la mensilità di gennaio, il cui pagamento resta fissato al giorno 03/01/2017.
Si sottolinea che la modifica normativa intervenuta ha effetto, per il momento, solo limitatamente al 2017, salvo successivi interventi da parte del legislatore.