Nuovo redditometro: prime istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 24/E del 31/07/2013 l’Agenzia delle Entrate detta le prime istruzioni operative in merito al “nuovo” redditometro introdotto dall’art. 22 del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 e che riguarderà il controllo delle annualità d’imposta dal 2009 in poi. Per come è stato scritto, il documento di prassi sembra essere alquanto “rispettoso” e, per certi versi, alquanto “timido” nei confronti del contribuente adottando una linea soft nei confronti di quest’ultimo. Si potrebbe sostenere che l’Agenzia sembra individuare nel doppio contraddittorio tra ufficio e contribuente, obbligatorio per legge, la chiave di volta per cercare di rendere efficace il nuovo strumento di accertamento in termini di recupero di gettito fiscale visto che il “vecchio” redditometro si è dimostrato inefficace da questo punto di vista. Con la circolare 24/E l’Agenzia “istituzionalizza” il contraddittorio preventivo obbligatorio, e questo la dice lunga sulla sua intenzione di recuperare gettito stringendo la mano al contribuente piuttosto che cercare lo scontro esponendosi al contenzioso, con tutte le conseguenze del caso. Sostanzialmente la circolare si divide in due parti: nella prima vengono fornite le istruzioni operative per l’utilizzo del nuovo redditometro nella fase accertativa mentre nella seconda viene analizzato il decreto ministeriale di attuazione del 24/12/2012. Per quel che qui interessa ci soffermeremo sulla prima parte della circolare. Come opererà il nuovo redditometro? Dall’esame della circolare in questione si possono individuare quattro fasi che caratterizzano il percorso dell’accertamento.

1) La selezione

La selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo parte da un’attenta analisi con riferimento all’individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione. In tale fase l’Agenzia scrive che non entreranno in gioco le spese medie ISTAT ma soltanto:

- spese certe (quelle presenti in Anagrafe Tributaria)

- spese per elementi certi (spese di gestione connesse al possesso di determinati beni)

- investimenti sostenuti nell’anno di imposta oggetto di accertamento

- risparmio formatosi nell’anno di imposta oggetto di accertamento

La struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate ricostruirà la capacità  di spesa del contribuente e laddove lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente accertato sarà pari almeno al 20% egli sarà selezionato per il controllo. Al riguardo nella circolare è scritto che “saranno, di conseguenza, selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte, i redditi conseguiti. In sede di selezione si terrà conto altresì del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare”.

2) Primo momento di confronto tra ufficio e contribuente

La struttura centrale invierà agli uffici periferici dell’Agenzia le liste dei contribuenti selezionati per il controllo. A questo punto l’ufficio inviterà il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Questa fase dell’accertamento, come vederemo, è fondamentale per le “sorti” del contribuente, giacché quest’ultimo, ricevuto l’invito a comparire, dovrà presentarsi di persona ovvero per mezzo di proprio rappresentante, per fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. In pratica il contribuente dovrà fornire le proprie giustificazioni (l’Agenzia parla di “prove”, ma dissentiamo dall’utilizzo di tale termine) in merito allo scostamento individuato a livello centrale. Queste poggeranno sostanzialmente su: 1) finanziamento delle spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; 2) giustificazioni di qualsiasi tipo riguardanti i dati utilizzati dall’ufficio.

In particolare:

a) per le spese certe il contribuente potrà dimostrare con elementi certi e diretti basati su idonea documentazione l’errata imputazione della spesa o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Agenzia;

b) per le spese per elementi certi, oltre a dismostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito a comparire, il contribuente potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa;

c) per gli investimenti il contribuente potrà fornire giustificazioni in merito alla formazione della provvista (non della provenienza del reddito) con cui l’investimento è stato finanziato e dell’utilizzo della stessa per l’effettuazione dello stesso;

d) per il risparmio il contribuente potrà fornire ogni utile informazione relativa alla quota formatasi nell’anno.

Qualora  le giustificazioni fornite in tale fase vengano ritenute esaustive, l’attività di controllo terminerà qui: ecco perché riteniamo che tale fase sia fondamentale e forse la più importante dell’intero iter procedimentale delineato dall’Agenzia per l’accertamento. Giustificazioni esaustive e puntuali, pertanto, porteranno l’ufficio ad abbandonare l’attività accertativa.

3) Secondo momento di confronto tra ufficio e contribuente

Al contrario, qualora le giustificazioni fornite dal contribuente vengano ritenute non convincenti, il contraddittorio si “arricchisce” con l’entrata in campo delle spese medie ISTAT connesse all’appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una determinata zona geografica. Scrive l’Agenzia: “A tale riguardo l’ufficio considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione, nell’ottica di assicurare l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa. Resta salva, naturalmente, la possibilità del contribuente, per tutte le tipologie di spesa innanzi indicate di dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o che le stesse sono state sostenute con redditi per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione”. E ancora: “In sede di contraddittorio si ripone la massima attenzione sull’utilizzo di argomenti comprensibili atti ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente, fornendo allo stesso un quadro completo della situazione rilevata e riassumendo, in esito al contraddittorio, i punti fondamentali dello stesso, le successive fasi e la relativa tempistica. Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all’Amministrazione, adeguati al caso concreto.” A tal proposito l’Agenzia fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla possibilità di attivare indagini finanziarie ovvero richiedere dati e notizie rilevanti a soggetti terzi che abbiano intrattenuto rapporti con il contribuente.

4) Accertamento con adesione

L’instaurazione della fase di cui al punto 3) obbligherà l’ufficio ad attivare la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 218/97. Il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito ove dovranno essere indicati, tra l’altro, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte. Inoltre l’ufficio dovrà fare riferimento a quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta, con particolare riguardo ai contenuti dei verbali degli incontri precedenti e agli elementi e alle argomentazioni del contribuente, nonché alle osservazioni dell’ufficio stesso. A questo punto il contribuente potrà scegliere di:

a) definire l’invito ai sensi del comma 1-bis dell’art. 5 del Dlgs 218/97 mediante il versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà delle sanzioni previste dall’art. 2 comma 5 del Dlgs 218/97;

b) non definire l’invito e proseguire con il procedimento ordinario di accertamento con adesione: per ogni incontro successivo verrà redatto un verbale in cui si riporterà sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte.

Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione il contribuente fruisce dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo previsto dalla legge. In caso contrario, ovvero nel caso in cui il contribuente non si presenti, l’ufficio emetterà avviso di accertamento. La motivazione di tale atto dovrà evidenziare le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni in seguito agli incontri avvenuti ed in particolare i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.

Dall’analisi della circolare in commento emergono delle criticità che di seguito brevemente descriviamo.

1) Utilizzo del nuovo strumento solo a partire dall’anno di imposta 2009 e dunque non per gli anni precedenti

L’Agenzia delle Entrate non tiene conto del fatto che il redditometro appartiene al genere dei cd. “accertamenti standardizzati” per i quali vale la regola che la forma più evoluta prevale su quelle precedenti se più favorevoli al contribuente. La norma, infatti, parla di “aggiornamento” e di “adeguamento” dello strumento accertativo per cui pare interpretarsi più come norma procedimentale che sostanziale, il che farebbe propendere per l’applicazione retroattiva dello strumento accertativo.

2) Investimenti dell’anno

La circolare afferma che il contribuente potrà fornire “prova” della provvista e dell’utilizzo della stessa nello specifico investimento. Trattasi a nostro avviso di una sorta di probatio diabolica in quanto per talune tipologie di reddito, ad es. quello di impresa, che non vengono determinati per cassa, è quasi impossibile dimostrare la formazione della provvista.

3) Onere della prova

Il redditometro è una tipologia di accertamento basata su presunzioni semplici. Nella circolare si fa riferimento a “prove” che il contribuente deve fornire. Al riguardo osserviamo che più che di prova si tratta solo di  giustificazioni in quanto se nell’ambito del contraddittorio non si addiverrà ad un accordo l’onere della prova (davanti al giudice) incomberà sull’ufficio e non sul contribuente.

4) Spese medie ISTAT

La circolare si pone in contrasto con il DM del 24/12/2012. Il DM stabilisce infatti che le spese medie ISTAT rilevano quando risultano superiori alle spese effettive sostenute dal contribuente, delle quali l’Agenzia delle Entrate risulta essere a conoscenza. I valori ISTAT, pertanto, potranno essere presi in considerazione soltanto quando l’Agenzia è a conoscenza che il contribuente ha sostenuto quel tipo di spesa. Invece l’Agenzia nella circolare afferma che si deve prendere in considerazione il valore ISTAT solo quando non si conosce il dato puntuale, non considerando il fatto che deve essere preventivamente a conoscenza che il contribuente ha sostenuto quel tipo di spesa.

Questo Studio invita tutti i contribuenti che dovessero ricevere un invito a comparire in applicazione del “nuovo” redditometro ad evitare di presentarsi direttamente presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate per esperire il contraddittorio preventivo obbligatorio. Trattasi di una tipologia di accertamento molto insidiosa per cui il contribuente deve stare molto attento a giocarsi le giuste carte nella fase del (doppio) contraddittorio, anche nella prospettiva di affrontare l’eventuale fase contenziosa in caso di esito negativo del contraddittorio. Il supporto di un professionista, pertanto, diventa pressoché fondamentale e necessario.

 

 

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