Nuovi minimi, possibile recuperare in Unico 2013 le ritenute erroneamente subite nel 2012

I contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” possono recuperare direttamente in Unico Pf 2013 tutte le ritenute d’acconto erroneamente subite nel 2012 e non solo quelle applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico. L’indicazione arriva con la risoluzione n. 55/E del 05/08/2013, con cui l’Agenzia risponde alle richieste di chiarimenti in merito a ulteriori casi di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), estendendo così i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 47/E dello scorso 5 luglio. Tali contribuenti possono dunque scomputare direttamente nella prossima dichiarazione unificata, evitando così di presentare istanza di rimborso, anche altri tipi di ritenute erroneamente subite nel corso del 2012. Ciò a patto che siano in regola con gli adempimenti previsti e che le ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta. Potranno essere recuperate in Unico 2013, per esempio, le ritenute erroneamente subite sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; sui compensi erogati nel 2012 in relazione a fatture emesse negli anni precedenti con applicazione della ritenuta prevista per il vecchio regime dei minimi; quelle subite sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’Inps. Per recuperare le somme valgono, in pratica, le indicazioni già fornite con la risoluzione n. 47/E. In particolare, i contribuenti interessati dovranno indicare il codice “l” nel campo “Situazioni particolari” del frontespizio della dichiarazione e riportare le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi relativi al regime dei nuovi minimi nel rigo RS33, colonna 2 (utilizzando solo il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1). Le ritenute potranno poi essere scomputate, a scelta, dall’imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM13) oppure dall’Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN32, colonna 4). (Il Sole 24 Ore).

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