Entrano in vigore le nuove date di pagamento dei trattamenti pensionistici
L’art. 6 del D.L. 65/2015 conv. L. 109/2015 stabilisce che a decorrere dal 2017 i pagamenti relativi a trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL, saranno effettuati da poste e banche il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Ciò significa che per la mensilità di gennaio 2017 la riscossione da parte dei pensionati non potrà avvenire il giorno 02/01 bensì il giorno 03/01, vale a dire il secondo giorno bancabile, e così via per ciascun mese dell’anno 2017 e per i successivi.