Non sussuste abuso del diritto in caso di iniziative economiche svolte in aree incentivate

Con la Sentenza n. 5378 del 18/03/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste abuso del diritto nel caso in cui una società acquista materiali dalla sua collegata situata in area incentivata, ottenendo in tal modo un risparmio fiscale.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società sulla base di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza mediante il quale venivano recuperati a tassazione Irpeg e Ilor per l’anno 1997, tra l’altro, lire 1.590.753.000 per costi ritenuti fittizi poiché riferiti ad acquisti di materiali forniti dalla propria collegata.

Mentre la CTP di Ferrara accoglieva il ricorso, la CTR di Bologna riformava la sentenza di primo grado e accoglieva l’appello dell’ufficio; in particolare, circa il disconoscimento dei suddetti costi, secondo i giudici della CTR era da condividere l’operato dell’ufficio e pertanto i costi dovevano essere disconosciuti poiché erano stati forniti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (identità della struttura della compagine societaria della contribuente e della collegata, scarsa organizzazione aziendale della società venditrce, collocazione di quest’ultima in area in cui godeva di particolari benefici fiscali, ecc.) per cui la società contribuente aveva certamente ottenuto un vantaggio fiscale, né tantomeno questa aveva dimostrato la legittimità delle operazioni poste in essere nonché quale fosse il vantaggio economico dell’operazione, diverso da quello meramente fiscale.

Propone allora ricorso per Cassazione la società contribuente chiedendo ai supremi giudici, tra l’altro, di pronunciarsi sull’illegittimità o meno della sentenza della CTR che consideri integrante l’abuso del diritto la scelta di una società di approvvigionarsi di un determinato prodotto presso altra società avente la medesima compagine sociale della prima, che sia stata appositamente costituita in zona territoriale agevolata ai fini delle imposte sui redditi allorché:

- tale prodotto era precedentemente fornito da altra impresa, senza alcun collegamento con la compagine sociale dell’utilizzatore;

- il prezzo di acquisizione del prodotto sia in linea con quello di mercato;

- non sia stato dimostrato che il prezzo praticato dalla nuova fornitrice sia superiore a quello praticato dalla fornitrice originaria;

- sia stato dimostrato che il prezzo di acquisto del prodotto sia stato inferiore a quello praticato da altri fornitori in periodi contermini a quello interessato dall’accertamento;

- sia stato dimostrato che la società non abbia conseguito alcun vantaggio fiscale dall’operazione, mentre tale vantaggio è stato acquisito dalla società venditrice per effetto dell’agevolazione rappresentata dall’esenzione decennale dall’imposizione diretta.

La Cassazione ritiene tale motivo fondato e meritevole di accoglimento.

Secondo gli ermellini, è consolidato l’ortientamento in base al quale è da ritenersi abusiva del diritto quell’operazione posta in essere al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti mediante l’utilizzo distorto di strumenti giuridici non contrastanti con alcuna specifica disposizione, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di risparmio fiscale.

Pertanto non è da condividere quanto statuito dalla CTR in merito al fatto che non fosse sufficiente aver dimostrato che le transazioni fossero avvenute a valori di mercato, visto il vantaggio fiscale “indebito” conseguito dalla contribuente, per cui si rendeva altresì necessaria la dimostrazione da parte della contribuente della legittimità delle operazioni poste in essere e di quale fosse stato il vantaggio economico ottenuto, diverso da quello fiscale.

Per la Cassazione, al contrario, non vi è nessun vantaggio fiscale “indebito” conseguito dalla contribuente poiché “La realizzazione di iniziative produttive in aree incentivate non ha, in particolare, carattere abusivo, atteso che i benefici fiscali costituiscono la contropartita incentivante dell’investimento, onde pienamente lecito appare il conseguimento dei relativi risparmi fiscali mediante la costituzione di un insediamento produttivo nella zona agevolata e la commercializzazione del prodotto ivi realizzato”.

Secondo i giudici di ultima istanza, infine, l’ingiustificato risparmio d’imposta si sarebbe potuto conseguire in caso di corresponsione di un prezzo di acquisto ingiustificatamente superiore a quello di mercato, elemento mai contestato dall’ufficio, né tantomeno risulta provato, visto che non risulta dimostrato che l’acquisto del prodotto presso la collegata fosse antieconomico in quanto il medesimo prodotto poteva essere acquistato presso terzi ad un prezzo inferiore.

La sentenza della CTR, dunque, viene cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR per un nuovo esame in relazione ai motivi accolti.

La vicenda processuale desta perplessità in merito alle contestazioni per abuso del diritto mosse dall’ufficio. Secondo l’assunto di quest’ultimo (condiviso dalla CTR), l’acquisto dei prodotti effettuato dalla collegata avrebbe avuto quale effetto quello di far conseguire alla società ricorrente un indebito risparmio d’imposta, e questo sulla base di determinati elementi forniti. Non si capisce, infatti, dove sia l’abuso laddove i prodotti che prima acquistavo da un fornitore adesso vengono acquistati dalla mia collegata, situata in zona di vantaggio, agli stessi prezzi praticati sul mercato. Abusare del diritto, infatti, significa utilizzare strumenti giuridici pienamente validi ed efficaci ma in modo distorto, con la finalità di conseguire esclusivamente un vantaggio fiscale illegittimo in quanto viene aggirata la finalità della norma per la quale lo strumento è stato previsto. Nel caso della sentenza commentata tutto ciò non è avvenuto e dunque il risparmio di imposta, secondo la Cassazione, è da considerarsi legittimo.

E’ da osservare invece come, a parere di chi scrive, la vicenda processuale abbia a che fare più con l’evasione che con l’abuso del diritto. Se disconosco un costo perché ritenuto “fittizio” ovvero se, come scritto dalla Cassazione, l’ufficio non ha dimostrato l’antieconomicità dei prezzi di acquisto, questi sono tutti fenomeni che hanno a che fare senza dubbio con l’evasione. Evado ogni qualvolta agisco contra legem, ossia pongo in essere comportamenti che vanno a violare la legge. Se “mi servo” della mia controllata per acquistare i prodotti a prezzi gonfiati vado ad alterare il reddito di impresa (gonfio i costi per ottenere un risultato di esercizio inferiore a quello reale) ed al contempo, nel caso de quo, vado  a trasferire materia imponibile in capo alla controllata la quale, essendo insediata in zona fiscalmente vantaggiata, è esente totale/parziale da tassazione. Inoltre la Cassazione nella sentenza tira in ballo il concetto di antieconomicità dei prezzi praticati: anche tale comportamento ha a che fare più con l’evasione che con l’abuso del diritto. Tenere un comportamento antieconomico (che l’ufficio deve dimostrare in relazione al concetto di inerenza) significa violare la legge perché si va ad alterare il reddito di impresa al fine di evadere le imposte; infatti non vi è dubbio che tutti i comportamenti posti in essere (in violazione di legge) per alterare, interporre, simulare, dissimulare, ecc. sono tutti da inquadrarsi nell’ambito dell’evasione mentre diventa abuso tutto il resto, cioè questo ha inizio laddove finisce il legittimo risparmio d’imposta e non si agisce contra legem.

In conclusione gli accertamenti che invocano l’abuso del diritto dovrebbero rappresentare una sorta di possibilità residuale per gli uffici, da effettuarsi solo laddove il risparmio fiscale (illegittimo) sia riconducibile a situazioni non espressamente previste dalla legge.

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