Non è sanzionabile il dipendente per le omesse ritenute da parte del datore di lavoro

La CTP di Parma con la Sent. 35/7/2017 (Pres. Piscopo, Rel. Bandini) ha stabilito che sono illegittime le sanzioni irrogate al lavoratore dipendente per l’omesso versamento delle ritenuta d’imposta da parte dell’impresa datore di lavoro. Il dipendente, infatti, per la particolare posizione sociale che occupa, non può rispondere delle sanzioni sia per incolpevolezza sia perché non responsabile della violazione.

La vicenda processuale vede protagonista un lavoratore dipendente il quale riceveva dall’Agenzia delle Entrate due avvisi di accertamento, riferiti agli anni d’imposta 2008 e 2009, con i quali l’ufficio provvedeva a recuperare a tassazione delle somme erogate a titolo di “trasferte Italia” come emolumenti per prestazioni di lavoro subordinato. Il recupero scaturiva da una verifica previdenziale effettuata nei confronti dell’impresa datore di lavoro nella quale l’INPS contestava omessi versamenti contributivi sulle somme sopra indicate, il che comportava anche le conseguenti violazioni sotto il profilo fiscale.

Il contribuente impugnava gli atti impositivi mediante distinti ricorsi evidenziando che si basavano su mere presunzioni ma l’ufficio, costituitosi in giudizio, dimostrava che non di presunzioni si trattava bensì di fatti noti in base ai quali risultava che in realtà le trasferte non erano mai state effettuate e che pertanto trattavasi di somme da assoggettare a tassazione quali veri e propri redditi di lavoro dipendente.

I giudici di prime cure accolgono parzialmente i ricorsi riuniti limitatamente alla illegittimità delle sanzioni applicate dall’ufficio. Prima di tutto i giudici sentenziano che la pretesa dell’ufficio è fondata in quanto è stato dimostrato che le trasferte non sono state effettuate e che pertanto non avendo assolto il sostituto d’imposta all’obbligo di versamento delle ritenute d’imposta vi deve assolvere il sostituito in virtù di quanto stabilito dalla legge. Con riferimento alle sanzioni, invece, la CTP di Parma stabilisce che “…Il ricorrente, richiesta la disapplicazione delle sanzioni nella domanda conclusiva, è incorso in una situazione di particolare incolpevolezza: viene irrogata una sanzione per una condotta commissiva (oppure, in altri termini, omissiva) posta in essere da altri soggetti terzi, onerati per legge. Sulla base di ciò, è opinione di questo Collegio che le sanzioni irrogate non debbano essere applicate e vadano, così, annullate. Ricorrono due esimenti in favore del contribuente: la circostanza (art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997) per cui se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa; il principio (art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 472 del 1997) per il quale, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha… compiuto gli atti illegittimi. Si può ben ritrarre dagli atti di causa che la falsa rappresentazione della realtà (della cd. trasferta Italia) sia risultata estranea al ricorrente in quanto costui, o per aver confidato nella presumibile applicazione del CCNL oppure per essere stato in buona fede, non è obbligato al versamento di imposte alle quali, ope legis, avrebbe dovuto il datore di lavoro provvedere. È da aggiungere che il lavoratore dipendente, proprio per la posizione sociale che assume, riceve una busta paga al netto di ogni altro onere a questa acclusa, il che non può che ingenerare in lui la convinzione di non avere altri incombenze, dal momento che il suo diretto alter ego diventa il sostituto d’imposta e non l’erario, come, ex adverso, avviene per ogni altro diverso soggetto d’imposta. …”.

6 risposte a Non è sanzionabile il dipendente per le omesse ritenute da parte del datore di lavoro

  • Laura scrive:

    I dipendenti possono avvalersi del diritto di rivalsa sul datore di lavoro ?

    • Maria Giuseppina Raffaele scrive:

      Con riferimento al caso di cui alla sentenza commentata, il dipendente non può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro poiché non ha subìto le ritenute da parte di quest’ultimo, il quale poi non ha proceduto a versarle all’erario.

  • Maria scrive:

    E se il lavoratore fa presente all’azienda che quella parte dello dtipendio la vuole tassata e non data sottoforma di “trasferta otalia” ma l’azienda lo nega perché non è nel loro interesse. Cosa può fare il dipendente e viene ritenuto colpevole?

    • Maria Giuseppina Raffaele scrive:

      Il datore di lavoro non può camuffare somme da corrispondere quali elementi della retribuzione facendole apparire come somme corrisposte per rimborsi di trasferte, mai effettuate, al solo scopo di sfuggire alla tassazione IRPEF alla quale è obbligato in qualità di sostituto d’imposta. Qualora ciò avvenga, egli compie una violazione che, se accertata in sede di verifica, comporterà l’emissione di un avviso di accertamento che verrà notificato sia al datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta che al dipendente in qualità di sostituito d’imposta coobbligato in solido. A quest’ultimo però, in base a quanto stabilito dai giudici della CTP di Parma, non possono essere irrogate le sanzioni perché non può essere ritenuto colpevole per il comportamento omissivo tenuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro). Pur essendo obbligato in solido con il datore di lavoro per il pagamento della maggiore imposta accertata, il dipendente dovrà impugnare l’avviso di accertamento per chiedere la disapplicazione delle sanzioni irrogate. A sua volta anche il datore di lavoro potrà impugnare l’avviso di accertamento ed un’eventuale giudicato a lui favorevole si rifletterà positivamente anche nei confronti del dipendente coobbligato in solido.

  • Maria scrive:

    Se il dipendente firma i giustificativi incorre in qualche sanzione?

Rispondi a Maria Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


otto + = 17

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>