L’impatto degli ISA sull’attività di accertamento

Conclusa la prima esperienza di applicazione degli ISA, il cui debutto nel panorama tributario è stato a dir poco turbolento per le ben note vicende che hanno caratterizzato l’avvio di tale strumento, è il momento di fare le prime considerazioni in merito all’utilizzo degli ISA da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei propri poteri accertativi.

E’ opportuno ricordare preliminarmente che gli ISA, al contrario degli studi di settore, non sono uno strumento di accertamento, bensì uno strumento di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. L’art. 9-bis del DL 50/2017 stabilisce infatti che gli ISA sono istituiti al fine di “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”. Come si può vedere l’approccio rispetto agli studi di settore è notevolmente diverso in quanto viene introdotto uno strumento la cui finalità è quella di invitare il contribuente ad assolvere correttamente gli obblighi fiscali a proprio carico.

Fatta questa premessa, cerchiamo adesso di capire quali potranno essere le conseguenze del voto negativo attribuito dagli ISA al contribuente, considerando che per l’Agenzia delle Entrate il livello di affidabilità fiscale del contribuente è meritevole di attenzione se il voto attribuito dagli ISA è inferiore a 6 (Provvedimento del 10/05/2019) mentre un voto compreso tra 6 e 7,99 non comporta di per sé l’attivazione di attività di controllo (Circolare n. 20/E/2019).

E’ da ritenere che peggiore sarà il voto attribuito dagli ISA tanto maggiore sarà il rischio fiscale attribuito al contribuente e, tenuto conto delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria, il rischio fiscale potrà essere incrementato in presenza di altre patologie specifiche o, per meglio dire, in presenza di altri indicatori di rischio che la Circolare n. 19/E/2019 per i soggetti di minori dimensioni (in sostanza per i soggetti ISA) individua nei seguenti:

  • presenza di crediti IVA in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti;
  • effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello LIPE;
  • presenza di un elevato importo dei “costi residuali”;
  • acquisti effettuati da controparti che svolgono attività classificate con codici ATECO “residuali” (ad es. i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
  • presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.

Il voto negativo ISA associato a uno o più degli indicatori di rischio sopra indicati, pertanto, potrebbe indurre l’Agenzia delle Entrate ad attenzionare il contribuente avviando nei suoi confronti una specifica attività di controllo, a tavolino ovvero mediante accesso presso la propria sede.

In tale ambito ad oggi non è dato sapere il ruolo che rivestiranno le annotazioni eventualmente inserite dal contribuente  per giustificare il responso negativo degli ISA. In linea teorica la presenza delle annotazioni dovrebbe mitigare o disinnescare l’elemento di rischio ma non si sa se il sistema automatizzato sarà in grado di intercettarle debitamente. Ad ogni buon conto sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrare elaborerà degli specifici “report” per raccogliere ed elaborare in modo sistematico le annotazioni, in modo tale che determinate anomalie generalizzate e non giustificate possano essere “declassate” a elementi di rischio meno pericolosi per la formazione delle liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controllo, liste selettive la cui formazione, vista l’evoluzione problematica degli ISA per l’anno d’imposta 2018, potrebbe subire un rallentamento ma ciò non esime il contribuente dal mantenere elevata l’attenzione sin da subito.

 

 

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