Legittimo l’accertamento analitico-induttivo se le fatture non trovano rispondenza con altri documenti contabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16861 del 24/07/2014, ha stabilito che è legittimo l’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39 c. 1 lett. d) del D.P.R. 600/73 qualora le fatture non corrispondano con altri documenti contabili presi in considerazione durante la verifica.

La vincenda processuale vede protagonista una società la quale subìva una verifica da parte della Guardia di Finanza; durante la stessa veniva riscontrata una difformità contabile tra le fatture emesse ed un tabulato denominato “sommatorie di produzione” riguardante gli impieghi giornalieri di cemento per la produzione delle diverse tipologie di calcestruzzo. Pertanto, ricorrendo le condizioni richieste dall’art. 39 c. 1 lett. d) del D.P.R. 600/73, sulla scorta del pvc redatto dalla Gdf, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a notificare avviso di accertamento in relazione a maggiore IVA, IRES e IRAP relativa all’anno di imposta 1998.

Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso in CTP che veniva accolto per carenza di motivazione. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e la CTR riformava la sentenza di primo grado stabilendo, nel merito, la legittimità dell’operato dei verificatori in quanto i giudici di primo grado non avevano nemmeno esaminato le “risultanze analitiche contabili emerse dalle quantità di cemento effettivamente acquistate ed impiegate nell’impianto e… quelle risultanti dalle fatture di vendita”.

Proponeva allora ricorso per cassazione la società, ma senza successo, come si evince dalla sentenza in commento. Secondo la Suprema Corte, infatti, a fronte della dichiarazione del contribuente, l’Ufficio può rettificare in aumento l’imponibile in essa esposto con tre metodi: quello analitico-contabile, quello extracontabile o induttivo (puro) e quello misto, analitico-induttivo, usato nel caso de quo.

Afferma in proposito la Suprema Corte: “Con tale metodologia, la determinazione (o meglio, la rettifica) del reddito viene effettuata sempre nell’ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi, attivi o passivi, di cui risulti provata aliunde l’inesattezza o la mancanza. Nell’ipotesi prevista dalla lettera d) dell’art. 39 1° comma DPR 600/73, in tema di imposte reddituali, la rettifica in aumento dell’imponibile esposto in dichiarazione è possibile se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e delle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolte dall’Ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Il metodo misto trova applicazione analoga anche ai fini IVA ed è disciplinato dall’art. 54, comma 2 e 3, DPR 633/72; la determinazione dell’imponibile è ancorata alle risultanze delle registrazioni contabili e la rettifica concerne singoli corrispettivi relativi ad operazioni imponibili non dichiarati o non risultanti dalla contabilità. Nella specie, i giudici della C.T.R. hanno chiaramente evidenziato che la modalità di accertamento adottata dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato risultava fondata su dati desunti proprio dalle scritture aziendali (le fatture emesse, di acquisto del cemento e di vendita del calcestruzzo), secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), trattandosi dunque di accertamento analitico-induttivo e non di accertamento induttivo extracontabile e, pertanto, giudicato legittimo, anche in presenza di contabilità formalmente regolare”.

Il ricorso viene rigettato e la società condannata al pagamento delle spese processuali.

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