Le novità del modello 730/2014

Con il Provv. dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2014 è stato approvato il Mod. 730/2014 da utilizzare da parte di coloro che nell’anno 2014, relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2013, si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Vediamo quali sono le principali novità che quest’anno hanno interessato il modello.

Sostituto di imposta

Da quest’anno, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51-bis D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013, possono presentare il mod. 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio. La ratio legis è quella di agevolare i rimborsi fiscali a favore dei soggetti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro e non hanno trovato un nuovo impiego. I contribuenti interessati a detta novità sono coloro che, nel corso del 2013, hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi di pensione
  • alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) del TUIR

e nel 2014 non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso se il modello evidenzia:

  • un debito di imposta: il soggetto che presta l’assistenza fiscale può trasmettere telematicamente il modello F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero consegnare al contribuente la delega di pagamento precompilata entro 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
  • un credito di imposta: il rimborso è eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante: a) accredito sul c/c indicato dal contribuente, b) riscossione presso gli uffici postali per importi inferiori a € 1.000; c) vaglia della Banca d’Italia per importi pari o superiori a € 1.000.

In detti casi, pertanto, dovrà essere barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione relativa ai dati del sostituto di imposta.

 

Rimborsi superiori a € 4.000

A decorrere dal 2014, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1 cc. 586-587 della L. 147/2013, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi nell’ipotesi in cui dal mod. 730 scaturisca un credito da rimborsare superiore a € 4.000, al netto di eventuali compensazioni, riconducibile a detrazioni per carichi di famiglia ovvero a crediti risultanti dalle precedenti dichiarazioni. In tal caso, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni (sostanzialmente entro il 30/12/2014), l’Agenzia delle Entrate procederà ad eseguire tali controlli, anche mediante richiesta di documenti, e successivamente provvederà direttamente al rimborso. Al contrario, se il rimborso superiore a € 4.000 non deriva né da eccedenze pregresse né da detrazioni per carichi di famiglia il rimborso avverà normalmente tramite il sostituto di imposta.

A tal proposito è opportuno far notare che la norma indica solo il lasso di tempo entro cui l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere ai controlli, ma nulla dispone in merito alla data di materiale erogazione del rimborso al contribuente.

Utilizzo del credito

Dal 2014 sarà possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dal mod. 730/2014 non solo per pagare l’IMU dovuta per il 2014 ma anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Detrazioni per figli a carico

L’art. 1 c. 483 della L. 228/2012 è intervenuta sull’art. 12 del TUIR modificando al rialzo la misura di dette detrazioni:

  • da € 800 a € 950 per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni;
  • da € 900 a € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
  • dal € 220 a € 400 l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.

 

Redditi dei terreni

Ai fini del calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale ordinariamente rivaluta i redditi dominicale e agrario rispettivamente dell’80% e del 70%. Tale rivalutazione non si applica in relazione a terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compito i 40 anni.

Per gli anni dal 2013 al 2015 i redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15%. Tale rivalutazione aggiuntiva si applica nella misura del 5% nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP.

Redditi dei fabbricati

Gli artt. 8 e 9 del Dlgs 23/2011 stabiliscono che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari riguardanti beni non locati. Pertanto gli immobili non locati devono solo l’IMU mentre gli immobili locati devono tanto l’IMU quanto l’IRPEF e relative addizionali. In deroga al disposto normativo sopra richiamato, dall’anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50% (art. 1 c. 717 L. 147/2013).

Si evidenziano infine altre due novità:

  • la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato (art. 4 D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013);
  • la riduzione dal 15% al 5% della detrazione forfettaria del canone di locazione prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca (art. 4 L. 92/2012).

 

Redditi di lavoro dipendente

Le novità in materia di redditi di lavoro dipendente riguardano:

  • eliminazione della detrazione prevista dal D.L. 185/2008 per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso poiché non prorogata. Si ricorda che tale detrazione spettava per un importo non superiore a € 145,75 ai soggetti che nell’anno avevano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000.
  • la proroga per gli anni 2013 e per il 2014 della detassazione delle somme per incremento della produttività ad opera dell’art. 1 cc. 481-482 L. 228/2012. Per l’anno 2013 il DPCM 22/01/2013 ha stabilito che possono fruire dell’agevolazione coloro che nel 2012 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000 per un importo imponibile agevolabile non superiore a € 2.500.

 

Otto per mille

Dal periodo di imposta 2013 è possibile scegliere di destinare l’otto per mille anche:

  • all’Unione Buddhista Italiana e degli organismi da essa rappresentati per il sostenimento totale e parziale dei ministri di culto;
  • all’Unione Induista Italiana e degli organismi da essa rappresentati per il sostenimento totale e parziale dei ministri di culto;

 

Premi assicurazione sulla vita

L’art. 12 c. 1 D.L. 102/2013 è intevenuto modificando il limite massimo della detrazione ammessa per i premi assicurativi. In particolare, è prevista la riduzione del limite di detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o l’invalidità permanente da € 1.291,14 a € 630.

Oneri deducibili – Somme restituite al soggetto erogatore

Le somme restituite al soggetto erogatore (ad es. in quanto non spettanti) sono interamente deducibili dal reddito complessivo. L’art. 1 c. 174 della L. 147/2013, modificando la lettera d-bis) dell’art. 10 del TUIR, ha disposto che dette somme, per poter essere dedotte, devono essere state assoggettate a tassazione in anni precedenti. Inoltre, l’eventuale quota non dedotta (ad es., per incapienza) può essere riportata nei periodi di imposta successivi; in alternativa il contribuente può chiedere a rimborso l’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo modalità che saranno definite con decreto del MEF.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Per effetto dell’introduzione dell’art. 16-bis nel TUIR, la detrazione per le spese di ritrutturazione edilizia ha assunto carattere permanente. A seguito dei numerosi interventi legislativi in materia, la percentuale di detrazione è stata modificata più volte a seconda del periodo temporale di sostenimento delle spese. In particolare la detrazione è pari al:

  • 50% per le spese sostenute nell’anno 2013 e per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2012;
  • 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 01/01/2006 al 30/09/2006;
  • 36% per le spese sostenute:

- dal 2004 al 2005;

             – nel 2006 per fatture emesse dal 01/10/2006 o in data antecedente al 01/01/2006;

             – dal 2007 al 2011 e dal 01/01/2012 al 25/06/2012.

La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. Resta inteso che i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

La detrazione si applica su un importo di spesa che non può superare il limite di:

  • € 48.000 per le spese sostenute dal 01/01/2003 al 25/06/2012;
  • € 96.000 per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2013.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (ad es. comproprietari) il limite va ripartito tra loro.

Bonus arredi

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione pari al 50% in relazione alle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013 e:

  • spetta su un ammontare massimo di € 10.000 di spesa;
  • è ripartita in 10 rate annuali di pari importo;
  • riguarda anche le spese di trasporto, montaggio e installazione.

Con riguardo all’ammontare della spesa detraibile per il 2014 si rimanda all’articolo tratto dal quotidiano “Il Sole 24 ore” e pubblicato nella sezione “News” del sito di questo studio dal titolo “Bonus mobili limitato al conto dei lavori” pubblicato in data 08/03/2014.

Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico

La detrazione è pari al:

  • 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 01/01/2013 al 05/06/2013;
  • 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2013.

La ripartizione della spesa avviene in:

  • 10 rate annuali per le spese sostenute dal 2011 al 2013;
  • 5 rate annuali per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
  • da 3 a 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2008.

 

Erogazioni liberali

In tema di erogazioni liberali si segnalano le seguenti novità:

  • l’introduzione della detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • l’innalzamento dal 19% al 24% delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici;
  • l’estensione della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria.

 

Altre ritenute subite

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106/2012, ha specificato che i compensi eccedenti la soglia di € 7.500 derivanti dall’esercizio di attività sportive sono assoggettati, oltre che all’IRPEF e all’addizionale regionale, anche all’addizionale comunale. Pertanto il mod. 730/2014 recepisce tale risoluzione, mediante l’inserimento della colonna 5 nel rigo F2.

Scadenze

Si propone di seguito il calendario delle attuali scadenze riguardanti l’assistenza fiscale per il 2014. Tali termini possono però subìre delle proroghe, come già avvenuto negli anni scorsi.

Entro il 28/02/2014

Il sostituto consegna al contribuente il modello CUD 2014 (per i pensionati si segnala che l’INPS ha messo a disposizione on line i  modelli CUD 2014 che, ricordiamolo, non verranno più spediti a casa degli stessi. Pertanto i pensionati abilitati potranno stampare direttamente il CUD accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it mentre chi non lo fosse potrà rivolgersi ai caf per la stampa).

Entro il 30/04/2014

Il contribuente presenta al proprio sostituto il modello 730 già compilato (la scadenza riguarda i contribuenti che ricevono assistenza fiscale dal proprio sostituto di imposta).

Entro il 31/05/2014 (differito a martedì 03/06/2014)

Il sostituto (che presta assistenza fiscale) consegna al contribuente copia del mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3. Il contribuente che si rivolge al Caf ovvero ad un professionista abilitato entro tale data deve consegnare il mod. 730 già compilato oppure richiede assistenza.

Entro il 06/06/2014 (dieci giorni prima della scadenza pagamenti di UNICO – 16/06/2014)

IL Caf/professionista abilitato invia il modello F24 al contribuente senza sostituto di imposta per il pagamento delle imposte a debito.

Entro il 15/06/2014 (differito a lunedì 16/06/2014)

Il contribuente riceve dal Caf/professionista abilitato copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 mentre il Caf/professionista abilitato controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata, effettua il calcolo dell’imposta dovuta, consegna al contribuente copia dei modelli 730 e 730-3.

Entro il 16/06/2014

Il contribuente senza sostituto versa gli importi a debito qualora abbia ricevuto la Caf/professionista abilitato il modello F24 ovvero quest’ultimo addebita il conto corrente del contribuente senza sostituto d’imposta se ha ricevuto delega al pagamento.

Entro il 30/06/2014

Il Caf/professionista abilitato trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte ed il relativo risultato contabile (Modello 730-4).

Dal mese di luglio 2014 (competenza)

Il contribuente riceve lo stipendio o la rata di pensione di competenza del mese di luglio con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento, la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.

Entro il 30/09/2014

Il contribuente comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor (o nessun) acconto IRPEF/cedolare secca rispetto a quello indicato nel mod. 730-3.

Entro il 25/10/2014 (differito a lunedì 27/10/2014)

Il contribuente può presentare al Caf/professionista abilitato (ma non al sostituto) la dichiarazione mod. 730 integrativo.

Entro il 10/11/2014

Il contribuente riceve dal Caf/professionista abilitato copia del mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 integrativo. Il Caf/professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 integrativo ed il prospetto di liquidazione mod. 730-3 integrativo. Provvede infine a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

Nel mese di novembre 2014

Il contribuente riceve lo stipendio o la rata di pensione con le trattenute delle somme dovute per l’IRPEF/cedolare secca. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell’imposta la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.

A chiusura del presente elaborato si vuole evidenziare quanto indicato nelle istruzioni del mod. 730 al cap. 4 “Informativa sul trattamento dei dati personali”. Nel paragrafo “Finalità del trattamento” vi è scritto testualmente: “I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare.”

Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati presenti nel mod. 730 (e più in generale nella dichiarazione dei redditi) per l’accertamento della capacità di spesa del contribuente (ad es. possono essere utilizzati gli importi relativi agli oneri deducibili/detraibili) da confrontare con il reddito dichiarato, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. 600/73.

 

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