L’applicazione dell’IVA in caso di solidarietà alimentare

A seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 i Comuni hanno dovuto gestire l’emergenza alimentare quale conseguenza dell’epidemia da COVID-19.

Le tipologia di interventi messi in campo dai comuni si possono così riassumere:

  1. Acquisto di buoni spesa emessi da soggetti terzi e consegna ai cittadini;
  2. Emissione diretta di buoni cartacei che verranno consegnati alle famiglie bisognose e che potranno essere spesi in esercizi commerciali convenzionati;
  3. Acquisto diretto di beni da parte del Comune per la successiva consegna alle famiglie bisognose, anche tramite associazioni di volontariato;
  4. Attribuzione di voucher per la fruizione di servizi mensa ed erogazione pasti.

Ognuno di questi interventi ha un trattamento IVA differenziato come di seguito verrà specificato.

Con riferimento alla tipologia di intervento sub 1) si applicherà quanto previsto dall’art. 6-quater del DPR 633/72 (buono multiuso): il soggetto emittente il buono emetterà nei confronti del comune un documento fuori campo IVA per incassare il controvalore dei buoni; nel momento in cui tali buoni verranno spesi presso gli esercizi convenzionati, l’esercente emetterà il documento commerciale e sarà questo il documento rilevante ai fini IVA.

Anche con riferimento alla tipologia di intervento sub 2) si applicherà l’art. 6-quater del DPR 633/72 con la differenza però che in tale circostanza avverrà prima l’acquisto da parte del beneficiario e solo successivamente l’esercente convenzionato incasserà i buoni dal comune. In sostanza al momento dell’acquisto da parte del beneficiario l’esercente emettera il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”; sulla base di questi documenti commerciali egli provvederà ad incassare le somme relative dal comune allegando i buoni ritirati al documento fuori campo IVA che andrà ad emettere nei confronti di quest’ultimo.

Con riferimento alla tipologia di intervento sub 3) il negoziante emetterà fattura elettronica con applicazione dell’IVA nei confronti del comune. Trattandosi di fattura emessa nei confronti di un ente pubblico, dovrà essere creato il file xml Fattura PA. La fattura verrà emessa in regime di split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72: ciò significa che l’esercente non incasserà l’importo corrispondente all’IVA indicata in fattura poiché debitore dell’imposta è il comune, che provvederà direttamente al versamento a favore dell’erario.

Con riferimento alla tipologia di intervento sub 4) bisogna distinguere a seconda che il voucher venga emesso dal comune ovvero dal ristoratore o da terzi. Nel primo caso vale quanto indicato a proposito della tipologia di intervento sub 2) mentre nel secondo caso si applicherà l’art. 6-ter del DPR 633/72 (buono monouso): al momento dell’acquisto da parte del comune il soggetto emittente dovrà emettere fattura elettronica con applicazione dell’IVA in regime di split payment mentre al momento della fruizione del servizio l’operazione non dovrà essere fiscalizzata.

 

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