L’adesione all’accertamento di uno dei coobbligati libera tutti gli altri
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20305 del 23/08/2017 ha stabilito che l’adesione di uno dei coobligati alla pretesa tributaria libera tutti gli altri, con la conseguenza che per eventuali ricorsi proposti e ancora pendenti va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L’Agenzia delle Entrate notificava ad acquirente e venditore un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro per un atto di compravendita immobiliare. Il venditore aveva autonomamente definito in adesione la pretesa mentre l’acquirente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario. A seguito dell’intervenuta adesione da parte del venditore, la CTP dichiarava l’estinzione del giudizio instaurato dall’acquirente per cessazione della materia del contendere, decisione che veniva confermata dalla CTR a seguito dell’appello presentato dall’acquirente. Ricorreva allora il contribuente per cassazione, lamentando un’errata interpretazione della norma in tema di adesione.
I giudici di ultima istanza, confermando la decisione di appello, hanno precisato che il venditore che abbia chiuso in adesione la partita con il fisco senza coinvolgere l’acquirente non ha diritto di regresso verso quest’ultimo. L’azione di regresso spetta infatti solo qualora il creditore (l’amministrazione finanziaria, in questo caso) abbia liberamente scelto di rivolgersi all’uno invece che all’altro obbligato solidale. Non spetta, invece, quando il coobbligato conclude un accordo con l’amministrazione finanziaria assumendo esclusivamente in proprio l’obbligo di pagare senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione gli altri coobbligati. A tal fine, l’atto di accertamento con adesione cui ha aderito solo uno dei coobbligati non è opponibile a chi non ha partecipato all’accordo. La norma sul procedimento di accertamento con adesione stabilisce infatti che al perfezionamento anche da parte di uno solo dei coobbligati consegue la perdita di efficacia degli atti oggetto della procedura. Pertanto, sotto un profilo processuale, un accertamento già definito da altri coobbligati non può essere impugnato poiché non si ravvisa alcun interesse ad agire nemmeno da chi non ha partecipato all’accordo poiché manca la sussistenza di un pregiudizio atteso che l’adempimento di uno dei coobbligati libera tutti gli altri.
I principi espressi dalla Suprema Corte in tale ordinanza appaiono rafforzare la tesi dell’unitarietà che deve caratterizzare questi procedimenti, nonostante non vi sia nessun litisconsorzio tra i coobbligati. E’ necessario, pertanto, che in casi simili a quello trattato i coobbligati si coordinino e assumino la medesima strategia processuale, anche alla luce del fatto che il coobbligato che chiude la partita con il fisco in adesione senza coinvolgere gli altri coobbligati non può esercitare l’azione di regresso nei confronti di questi ultimi.