La compensazione oltre il plafond annuale si considera omesso versamento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11522 del 04/06/2015, ha stabilito che la compensazione effettuata nel mod. F24 oltre la soglia annuale stabilita per legge equivale a mancato versamento e dunque si applica la sanzione del 30%.

La vicenda riguardava una società la quale aveva compensato oltre soglia l’IVA relativa al 2006 e per questo era stata raggiunta da un avviso di irrogazione di sanzione pari al 30% del credito splafonato. Si ricorda in proposito che l’art. 34 della L. 388/2000 aveva previsto un tetto massimo ai crediti di imposta compensabili, pari a € 516.456,90, elevato a € 700.000 a far data dal 01/01/2010.

La società impugnava il provvedimento in CTP argomentando sul fatto che sebbene il credito fosse stato utilizzato oltre soglia, l’applicazione della sanzione del 30% era da considerarsi sproporzionata poiché la violazione non aveva comunque arrecato danno all’erario. Il ricorso veniva accolto dai giudici di prime e cure e la sentenza di primo grado veniva confermata dai giudici della CTR, i quali dimezzavano la sanzione del 50% poiché effettivamente ritenuta eccessiva, in assenza di concreto danno per l’erario.

Avverso la sentenza della CTR proponeva allora ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Dlgs 471/97 e dell’art. 7 c. 4 del Dlgs 472/97, in quanto la sentenza della CTR non aveva tenuto in considerazione che il limite annuale alle compensazioni era stato introdotto dal legislatore per ragioni di contabilità generale e pertanto lo sforamento, concretizzandosi in un omesso versamento, arrecava danni all’erario.

I giudici di ultima istanza accolgono il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate stabilendo che “Invero in tema di agevolazioni tributarie , il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’art. 13 del Dlgs n. 471 del 1997, come nella specie, così come accade ogni qualvolta la compensazione stessa sia utilizzata in assenza dei relativi presupposti. Nè la misura della sanzione prevista “ex lege” poteva essere ridotta dal giudice di merito in assenza di circostanze eccezionali ex art. 7 c. 4 Dlgs n. 472/97 , per le quali nessuna prova era stata addotta da parte della società appellata, senza che l’entità della stessa fosse stata determinata “ab origine” in modo discrezionale, bensì col criterio proporzionale del 30%, come previsto dalla normativa di riferimento.”

La Corte di Cassazione ha dichiarato dunque la nullità della sentenza della CTR poiché non è risultata adeguatamente motivata nonché giuridicamente e logicamente corretta cassandola senza rinvio e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società controricorrente; ha compensato le spese del doppio grado di giudizio (di merito) e condannato la controricorrente alle spese per  il solo giudizio di Cassazione, spese che sono state liquidate in € 2.500, oltre a quelle prenotate a debito.

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