La cartella di pagamento emessa durante la sospensione giudiziale viola l’art. 650 c.p.

La CTP di Parma, con la sentenza n. 555/1/2016 del 04/07/2016 (Presidente Cavani, relatore Volpi) ha stabilito che la cartella di pagamento emessa in vigenza della sospensione giudiziale ex art. 47 Dlgs 546/92 non solo viola la legge ma configura anche il reato di cui all’art. 650 c.p., vale a dire il reato di inottemperanza all’ordine dell’autorità.

La vicenda processuale trae origine dalla revoca da parte dell’Agenzia delle Entrate a due contribuenti delle agevolazioni “prima casa” e di quelle sul mutuo contratto a tal fine. I contribuenti impugnano l’atto chiedendo alla CTP adita la sospensione giudiziale degli effetti ex art. 47 Dlgs 546/92. La CTP dispone la sospensione, senza ulteriori prescrizioni. Nonostante ciò, però, i contribuenti ricevono la cartella di pagamento per iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo provvisorio, maggiorato della sanzione del 30% per omesso versamento.

I contribuenti presentano prima istanza di sgravio all’Agenzia delle Entrate lamentando l’illegittimità della cartella emessa in pendenza di sospensione giudiziale e successivamente, di fronte al silenziodell’ufficio, propongono ricorso avverso la cartella di pagamento. Mentre pende il giudizio su quest’ultima, tuttavia, interviene la sentenza di rigetto del ricorso proposto contro l’atto di revoca delle agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate allora si costituisce in giudizio contro la cartella di pagamento affermando di aver disposto lo sgravio e comunque la doglianza dei ricorrenti dovrebbe ritenersi superata alla luce dell’intervenuta sentenza di rigetto del ricorso di merito. I contribuenti replicano osservando innanzitutto che lo sgravio è intervenuto in pendenza di processo, nonostante la presentazione di apposita istanza proprio al fine di evitare il contenzioso, e ciò costituisce riconoscimento dei motivi di impugnazione, con conseguente soccombenza virtuale. Ma soprattutto, si legge nella sentenza, i contribuenti chiedono alla CTP adita “…se, nei 143 giorni di sospensioe giudiziale della riscossione delle imposte, può essere considerata legittima la notifica della cartella di pagamento tesa al recupero delle imposte (giudizialmente sospese) con consequenziale costrizione del contribuente ad impugnare tale atto al fine di scongiurarne la definitività”. I contribuenti sostengono che a tale domanda dovrebbe fornirsi risposta positiva in quanto “sarebbe giuridicamente inaccettabile…ritenere la data di pubblicazione della sentenza, l’11 febbraio 2016, come una sorta di “sanatoria” delle violazioni di diritto oggettivo e diritti interinali sussistenti in capo al contribuente nel periodo di sospensione”.

La CTP di Parma, nell’accogliere il ricorso, afferma che “la cartella di pagamento emessa stante la sospensione giurisdizionale dell’atto presupposto ovvero, nella fattispecie, dell’avviso di liquidazione, costituisce atto non solo illegittimo, poiché emesso in violazione di norme di legge, ma altersì illecito, poichè configurante il reato di inottemperanza all’ordine dell’autorità (art. 650 c.p.). Di nessun pregio l’invocata circostanza, da parte dell’Ufficio, dell’intervenuta sentenza di rigetto del ricorso nelle more atteso che la sentenza stessa non può avere efficacia sanante di un atto amministrativo emesso in carenza di potere, stante la sospensione dell’esecutività dell’atto presupposto, ed in violazione di legge.”

Nell’accogliere il ricorso, la CTP ha condannato l’ufficio a rifondere le spese di giudizio che ha quantificato in 4.000 euro, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.

La sentenza è da segnalare per evidenziare, ancora una volta, la prassi degli uffici di costringere i contribuenti ad intraprendere il contenzioso per vedersi annullare dal giudice tributario gli atti illegittimi anziché provvedervi in autotutela. Nel caso della sentenza di cui sopra, peraltro, gli atti erano palesemente illegittimi perché emessi in carenza di potere. Chissà se con il “pericolo” di configurazione del reato ex art. 650 c.p. tale prassi del tutto scorretta possa finalmente avere fine.

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