Inammissibile la conciliazione senza procura espressa

La CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 210/3/2013 ha stabilito che è inammissibile la conciliazione giudiziale in mancanza di procura a sottoscriverla da parte del difensore.

La vicenda vede una società presentare ricorso contro un avviso di accertamento rilevando diversi profili di illegittimità dello stesso. In attesa del procedimento, l’Agenzia delle Entrate depositava in atti una copia della proposta di conciliazione giudiziale (art. 48 Dlgs 546/92) controfirmata per accettazione dal difensore su delega della società ricorrente, con allegata la ricevuta di versamento della prima rata.

Nell’esaminare la correttezza della conciliazione avvenuta, il giudice ha ravvisato alcune difformità nella procura conferita al difensore tali da rendere inammissibile la conciliazione depositata. In particolare, la procura speciale alla lite, redatta a margine del ricorso introduttivo, prevedeva “ogni più ampia facoltà di legge” a rappresentare e difendere la ricorrente in ogni grado e stato del giudizio. Il collegio ha rilevato che il difensore non può in ogni caso compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere, nè può ritenersi valida la procura sottoscritta per la conciliazione allegata alla proposta in quanto non contenuta in un atto processuale richiamato dall’art. 83 c.p.c.

I giudici della CTP di Reggio Emilia hanno concluso dunque che la conciliazione è inamissibile in quanto il difensore della società ricorrente non aveva alcun potere di sottoscrivere l’atto di conciliazione; l’Agenzia delle Entrate dovrà conseguentemente restituire quanto incassato, unitamente agli interessi calcolati dalla data del versamento.

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