Il provvedimento di annullamento dell’atto in autotutela deve essere emesso entro il termine per l’impugnazione

La CTP di Campobasso (Sent. 195/1/2014 del 16/06/2014 Pres. e Rel. Di Nardo) ha stabilito che l’atto impositivo errato va annullato tempestivamente, prima che scadano i termini per l’impugnazione; in mancanza l’ente impositore non soltanto è condannato alla rifusione delle spese di giudizio ma anche al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 96 del cpc.

La vicenda processuale vedeva un contribuente ricevere un avviso di accertamento con il quale gli si contestava il mancato versamento del bollo auto. Il contribuente, che aveva conservato la ricevuta di pagamento, aveva presentato alla Regione Molise istanza di annullamento dell’atto in autotutela allegando la ricevuta di pagamento.

Di fronte all’inerzia dell’ente impositore, il contribuente presentava ricorso in CTP entro il termine di legge. La Regione Molise si costituiva in giudizio deducendo di aver provveduto ad annullare l’atto impugnato e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

La CTP di Campobasso non solo ha condannato la Regione Molise a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio, ma anche a pagargli un indennizzo (art. 96 cpc) per aver provocato un giudizio che poteva essere evitato. Dalla sentenza in commento, infatti, emerge come solo dopo 21 giorni dalla notifica dell’atto il contribuente aveva prodotto agli uffici competenti, via pec, l’istanza corredata della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del bollo auto chiedendo l’annullamento dell’atto opposto. La Regione sosteneva che a causa di un disguido non aveva ricevuto l’istanza ma non aveva fornito prove convincenti che potessero confutare quella offerta dal contribuente relativa alla consegna nella casella di pec del destinatario.

Ma vi è di più. Il contribuente, a ridosso della scadenza del termine per l’impugnazione, aveva presentato un’altra istanza di annullamento dell’atto in autotutela. Anche in tal caso la Regione non ha provveduto tempestivamente ad annullare l’atto al fine di evitare l’instaurazione del giudizio, annullamento in autotutela che invece è arrivato dopo oltre un mese, quando il contribuente aveva già proposto il ricorso e affrontato le spese. Inoltre la Regione adduceva la legittimità del proprio comportamento in base al disposto dell’articolo 1 c. 20 della legge regionale del Molise n. 14/2007, che fissa in novanta giorni il termine per la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela. Ma la tesi della Regione non ha convinto i giudici di prima istanza, i quali affermano: “(omissis)… ritiene questo giudicante che il comportamento della resistente Regione, che non solo non ha giustificato la omessa tempestiva attuazione del potere di annullamento dopo ben due richieste del ricorrente, ma ha ritenuto di addurre come scusante la circosstanza che la legge regionale fissa in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela, si rivela palesemente in contrasto con i principi di lealtà, collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 12 (rectius: art. 10) della L. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente). Premesso, infatti, che il termine concesso dalla legge al contribuente per l’impugnazione del provvedimento impositivo non può essere superiore a giorni sessanta, ritiene questo giudicante che qualora il contribuente proponga istanza di annullamento in autotutela, l’ente impositore ha l’obbligo, non solo morale, ma giuridico di emettere il provvedimento conclusivo, positivo o negativo che sia, del predetto procedimento, prima della scadenza del termine concesso al contribuente per proporre ricorso, a nulla rilevando che sia ancora in corso il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento incidentale di autotutela.  Qualora, come nella specie, l’ente impositore, in presenza di una tempestiva richiesta di annullamento in autotutela, faccia inutilmente decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento impositivo, manifesta un comportamento che rivela assoluta carenza del doveroso rispetto dei diritti del contribuente ed evidenzia assoluta noncuranza per l’sservanza della legge, manifestando in tal  modo la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la ravvisabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. … (omissis)”.

I principi sanciti da questa sentenza dovrebbero costituire monito per tutti quegli uffici degli enti impositori che non danno seguito tempestivamente alle istanze di revisione/annullamento degli atti impositivi attendendo, in mala fede, l’eventuale ricorso da parte del contribuente e solo dopo provvedere all’annullamento. Laddove il ricorso non venga presentato (si ricorda in proposito che la presentazione dell’istanza in autotutela non sospende i termini per l’impugnazione) e dunque l’atto diventi definitivo, l’ufficio difficilmente dà corso all’autotutela, visto che la pretesa si è consolidata e che l’autotutela è atto discrezionale della PA: anzi, al contrario, si procede con la riscossione.  Si spera in altre sentenze che affermino tali principi, di modo che si possano evitare contenziosi ingiustificati, come quello di cui alla sentenza in commento.

Una risposta a Il provvedimento di annullamento dell’atto in autotutela deve essere emesso entro il termine per l’impugnazione

  • Agostino Jotaz scrive:

    non sono persona acculturata,,complimenti per l’articolo,lo trovato esaustivo,va detto che io dopo oltre 10 anni sto ancora lottando con il mondo intero ,per multe, bolli ,e altro, il tutto prescritto, decadute, vi e inosservanza della legge e altro ancora, il mio avvocato di fiducia mi risponde che devo pagare,quando e cosciente della mia situazione, e cioé io non ho neanche di che mettere sul tavolo, ora il suo articola mi da una seria speranza di poter ridiscutere il tutto grazie. In fede, Agostino Jotaz.

    QESTO ARTICOLO E SPECIALE.

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