Il professionista subisce la ritenuta di acconto una volta sola
La CTP di Sondrio con la sentenza n. 27/03/2013 ha stabilito che il professionista che percepisce il compenso al netto della ritenuta di acconto del 20% operata ma non versata dal committente è legittimato a detrarla in dichiarazione dei redditi non potendo pagare due volte, e certamente non per colpa sua.
La vicenda trae origine da un’iscrizione a ruolo ex art. 36-ter del DPR 600/73 che l’Agenzia delle Entrate effettuava nei confronti di un professionista (commercialista) ritenendolo obbligato solidale insieme al sostituto di imposta. Il contribuente proponeva ricorso in CTP producendo la documentazione inerente l’assoggettamento a ritenuta del compenso, sulla base di quanto stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 68/E/2009.
La CTP accoglie il ricorso, sposando la tesi del documento di prassi richiamato, anche se non condivisa dalla Corte di Cassazione. Sul piano normativo l’art. 22 c. 1 lett. c) del TUIR consente la detrazione dall’imposta delle ritenute “operate” mentre l’art. 36-ter c. 2 lett. a) del D.P.R. 600/73 prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti di imposta. Ora, poiché le tali disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto di imposta può comunque scomputare le ritenute subìte esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.
La Corte di Cassazione (Sent. 24962/2010 e 23121/2013), al contrario, ha subordinato lo scomputo delle ritenute all’effettivo versamento, perchè anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidale al pagamento dell’imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto.
L’art. 35 del D.P.R. 602/73 però prevede la responsabilità solidale del sostituito solo nel caso in cui il sostituto nè effettua la ritenuta né provvede al versamento mentre nel caso di cui alla sentenza in commento il contribuente aveva dimostrato, peraltro rifacendosi ad un documento di prassi della stessa Agenzia delle Entrate, come egli avesse subìto la ritenuta per cui si riteneva pienamente legittimato a scomputarla nella propria dichiarazione dei redditi non potendosi pertanto ritenere obbligato in solido con il proprio committente.
I giudici di prima istanza, inoltre, affermano che la richiesta di versamento dell’importo “trattenuto” provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un’azione esercitabile in sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione dell’Agenzia per richiedere le ritenute direttamente al sostituto.
Il Collegio, infine, ritiene equa la compensazione delle spese sulla base del fatto che dà atto all’Agenzia delle Entrate di aver legittimamente agito per il recupero dell’imposta secondo il principio dell’obbligo solidale ma, soprattutto, ha riconosciuto che essa non ha potuto attivarsi prima per il recupero dell’imposta nei confronti del sostituto giacché il contribuente ha prodotto la documentazione solo in giudizio, il che lascerebbe intendere come egli abbia ricevuto l’esito del controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 di fronte al quale però ha ritenuto di non collaborare con l’ufficio rimandando il tutto al contenzioso.
Si trae spunto da questa sentenza per sottolineare il fatto che il contribuente che riceve un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate deve sempre cercare di collaborare con l’ufficio il quale, da parte sua, non può disconoscere la propria prassi e deve annullare l’avviso bonario nel caso in cui il contribuente abbia tenuto un comportamento conforme alla prassi, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 della L. 212/2000 nonché dall’art. 97 della Costituzione, cercando di evitare la produzione di contenzioso inutile e dannoso non soltanto per il contribuente ma anche per l’Agenzia delle Entrate, cioè per la collettività.