Il Garante del contribuente interviene sugli accertamenti bancari nei confronti dei dettaglianti

Si segnala il Provvedimento n. 3 del 02/02/2015 con il quale il Garante del Contribuente della Liguria interviene in tema di accertamenti bancari sui dettaglianti:  il Garante ivi afferma che la prassi adottata dall’Agenzia delle Entrate (in questo caso si trattava della Direzione Provinciale di Genova), in fase istruttoria, di richiedere al contribuente di fornire giustificazioni in merito alla riconducibilità del singolo versamento a ciascun incasso effettuato nell’ambito della propria attività commerciale non è aderente al dettato normativo (art. 32 DPR 600/73).

Le giustificazioni (non le prove, che si forniscono al giudice) da parte del contribuente dettagliante avrebbero dovuto consistere nel giustificare solo i versamenti sospetti perché eccedenti il dichiarato e non la totalità degli stessi, come invece richiesto dall’ufficio, solo perché non vi sarebbe corrispondenza tra l’incasso e il versamento. In fase istruttoria, pertanto, l’ufficio avrebbe dovuto “selezionare” i movimenti ritenuti sospetti, cioè eccedenti il dichiarato, e solo limitatamente a questi chiedere le giustificazioni al contribuente.

Dall’analisi del Provvedimento del Garante risulta che il contribuente aveva avuto modo di rapportarsi con l’ufficio varie volte giustificando le movimentazioni mediante allegazione di opportuna documentazione dalla quale risultava che i versamenti effettuati trovavano giustificazione nel fatturato attivo regolarmente contabilizzato e dichiarato ritenendo che ciò fosse di per sé sufficiente ai fini delle giustificazioni da fornire, in aderenza al dettato normativo.

E’ nella parte finale del Provvedimento però che il Garante bacchetta l’Agenzia delle Entrate allorquando afferma che “si deve considerare che, in via di principio, l’Agenzia delle Entrate non può imporre ai contribuenti adempimenti non previsti dalla già oppressiva normativa vigente e che nessuna norma vieta ai contribuenti di trattenere “in un cassetto” o, magari, nella propria cassaforte, quantità di denaro via via accumulato per la propria attività e di provvedere ai versamenti in banca se e quando lo desideri” e ancora che “in altre parole la legge non prevede alcun limite massimo temporale  per detti versamenti  e che ciascuno è libero di regolarsi come meglio crede”.

In sostanza il Garante (a giusta ragione, crediamo) critica la prassi dell’Agenzia che pretende che il contribuente debba vedersi costretto a recarsi ogni giorno in banca ad effettuare il versamento dell’incasso perché solo così sarebbe assolto, in caso di accertamento, l’onere giustificativo: non lo prevede la legge, nella maniera più assoluta, e dunque il contribuente può regolarsi come meglio crede. L’onere giustificativo pertanto prescinde dalla frequenza dei versamenti (soprattutto giornaliera) e si intende assolto allorquando il contribuente, limitatamente ai soli versamenti ritenuti sospetti, alleghi la documentazione atta a ricondurre i versamenti (non necessariamente presi singolarmente) all’interno del fatturato, regolarmente contabilizzato, dichiarato e di conseguenza tassato.

Si fa presente infine che il Provvedimento del Garante del Contribuente non è un atto avente forza di legge, né tantomeno avente valore di sentenza ma certamente non può restare ignorato dall’ufficio accertatore, visto che il Garante ha deliberato di procedersi con l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento che nelle more del pronunciamento era stato notificato al contribuente. Si suggerisce pertanto a tutti i professionisti che stanno assistendo i contribuenti (dettaglianti, ma non solo) chiamati a giustificare i versamenti bancari di far presente ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate il pronunciamento in commento affinché si attengano nella fase istruttoria allo spirito della legge non chiedendo ciò che essa non prevede.

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