Il fisco non può negare l’autotutela se l’errore dell’ufficio è macroscopico e significativo

Con la Sentenza n. 840/01/2015 del 25/06/2015 la CTP di Campobasso ha stabilito che l’ufficio non può negare l’esercizio dell’autotutela in presenza di “significativo errore”.

La vicenda processuale vede protagonista un contribuente al quale venivano notificati due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005 e 2006 con i quali l’ufficio accertava maggiori redditi determinati sulla base di incrementi patrimoniali (art. 38 DPR 600/73). Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione per entrambi gli avvisi ricevuti e al termine della procedura sottoscriveva per ciascun anno di imposta gli atti di accertamento con adesione provvedendo al versamento di quanto concordato. Successivamente al contribuente veniva notificato ulteriore avviso relativo all’anno 2007 e in tale occasione si accorgeva che nei precedenti avvisi di accertamento era stato commesso un “rilevante” errore materiale: “per l’autovettura a benzina immatricolata nel 2005 era stata erronemanete digitata l’indicazione di 320 cavalli fiscali in luogo di 23 cavalli fiscali”, ragion per cui il maggior reddito accertato dall’ufficio era da considerarsi errato e, cosa ancor più rilevante, il contribuente aveva provveduto ad effettuare maggiori versamenti per circa 40.000 euro, indebitamente percepiti dall’Amministrazione Finanziaria.

Venivano pertanto presentate, per tutti gli avvisi di accertamento notificati, istanze di annullamento in autotutela con le quali il contribuente chiedeva l’annullamento degli atti palesemente errati e il rimborso delle somme versate in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006. Le istanze venivano rigettate e avverso i provvedimenti di diniego il contribuente proponeva ricorso in CTP eccependo, tra l’altro, la fondatezza della richiesta avanzata e chiedendo la condanna dell’A.F. a rimborsare tutte le somme indebitamente percepite.

Costituitosi in giudizio,  l’ufficio riconosceva l’errore commesso ma al tempo stesso evidenziava la impossibilità di modificare gli accertamenti con adesione ormai definitivi.

I giudici della CTP osservano preliminarmente che nel caso de quo va esaminato fino a che punto il giudice tributario possa esercitare censure sul rifiuto da parte dell’ufficio alla revisione dell’atto in autotutela, trattandosi di potere discrezionale esercitabile da parte di quest’ultimo, non surrogabile in via giudiziaria; vale a dire che va individuato il limite oltrepassato il quale il giudice tributario si sostituirebbe fattivamente all’A.F. nelle proprie valutazioni discrezionali. A tal proposito i giudici di prime cure richiamano i principi statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3698/09 resa a SS.UU. e confermata da successive pronunce (Sent. 11457/10 e 1219/11) in base ai quali il contribuente che richiede all’A.F. di ritirare o revocare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l’esistenza di un “interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione” alla rimozione dell’atto, da cui consegue che “contro il diniego dell’A.F. di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per eventuali profili di legittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.”

Pertanto, sulla base di tali principi, il giudice tributario può solo sindacare il corretto esercizio di un potere ampiamente discrezionale ma non può sostituirsi all’A.F. in valutazioni discrezionali né tantomeno sindacare la fondatezza delle pretese tributarie.

Ricordano i giudici di prima istanza che l’autotutela nasce come istituto del diritto amministrativo e rappresenta una manifestazione del potere di riesame da parte dell’Amministrazione. Tale potestà ha i propri riferimenti costituzionali nei basilari principi del buon andamento, della imparzialità e della correttezza, di cui agli artt. 97 e 98 Cost., cui la P.A. deve sempre uniformarsi. Laddove tali principi non risultano rispettati il giudice tributario deve ritenere fondatamente possibile censurare il diniego.

Sentenziano i giudici della CTP: “In particolare nella fattispecie in esame appare certo ogni ragionevole dubbio che si è incappati in un errore che ha inficiato l’operato accertamento di maggiori redditi; errore che, tra l’altro, è stato accertato, riconosciuto ed ammesso dalla stessa A.F. Va aggiunto che la vicenda che ci occupa è contrassegnata da un errore conclamato e macroscopico che ha viziato l’atto impositivo a tal punto da far apparire fondatamente illegittimo il provvedimento di diniego di autotutela per palese violazione dei principi costituzionali, sopra meglio richiamati, che – per quanto detto – devono, invece, contraddistinguere l’operato della Pubblica Amministrazione; operato, tra l’altro, che deve essere rispettoso delle regole anche della diligenza e della prudenza al fine di rimuovere gli effetti di un atto “ictu oculi” illegittimo, abnorme oltre che chiaramente dannoso.” E ancora: “Nell’applicazione del principio dell’autotutela non vi è, dunque, spazio alla mera discrezionalità, poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’arbitrio, in palese contrasto con l’imparzialità, la correttezza e la buona amministrazione che, piace ribadirlo, debbono informare l’attività di funzionari pubblici”.

La CTP accoglie così il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi euro 3.810,00.

La sentenza in commento evidenzia ancora una volta come molto spesso gli uffici “dimenticano” l’esistenza dell’autotutela o, meglio, la utilizzano in modo ampiamente discrezionale in aperto contrasto con i principi costituzionali richiamati opportunamente dai giudici della CTP di Campobasso. Eppure gli uffici dovrebbero sapere che vi è una circolare, la n. 195/S del 05/08/1998, emanata dal Ministero delle Finanze a seguito dell’entrata in vigore del DM 37/97 che regolamenta l’istituto dell’autotutela, nella quale viene ricordato agli uffici “che non tengono conto della normativa vigente” che l’atto sbagliato è annullabile senza limiti di tempo. La circolare avverte altresì gli uffici sui rischi che corrono coltivando liti temerarie, vale a dire la condanna alle spese dell’amministrazione con conseguente danno erariale. Esattamente quello che è accaduto nella vicenda oggetto della sentenza in commento, con esclusione del danno erariale, ovviamente.

Gli uffici devono considerare l’autotutela come una sorta di “avamposto” alla deflazione del contenzioso per cui qualsiasi atto sbagliato deve essere annullato, d’ufficio ovvero su richiesta del contribuente: 1) se è divenuto definitivo per decorso dei termini per ricorrere; 2) se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi formali (inammissibilità, improponibilità, improcedibilità); 3) se vi è pendenza di giudizio; 4) se il contribuente non ha prodotto alcuna istanza. Unico limite all’utilizzo dell’autotutela è rappresentato dall’esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’ufficio; deve però trattarsi di una pronuncia sul merito della pretesa tributaria. L’annullamento dell’atto sbagliato comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.

L’annullamento dell’atto in autotutela non deve essere considerato una sorta di “demerito” da parte dei funzionari deputati all’attività di controllo proprio perché, come correttamente ribadito dai giudici della CTP di Campobasso, l’azione dei funzionari pubblici deve essere improntata al rispetto dei principi costituzionali di inparzialità, correttezza e buona amministrazione. Pertanto, in presenza di un atto palesemente errato, gli uffici hanno il dovere di applicare l’autotutela ed evitare di alimentare con il loro comportamento contenziosi inutili, dannosi per gli uffici stessi, e dunque per la collettività, oltre che per i contribuenti.

Ritornando alla sentenza in commento, si spera che l’ufficio non la impugni in appello.

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