Il diniego alla definizione della lite è atto reclamabile
La CTP di Torino con la sentenza n. 102/12/2013 ha stabilito che il diniego alla definizione della lite è atto reclamabile e come tale deve seguire l’iter previsto prima del deposito in CTP. Inoltre il contribuente può costituirsi in giudizio anche prima del decorso di 90 gg. in quanto trattasi questo di un termine dall’inosservanza del quale non può scaturire l’inammissibilità del ricorso.
Ad un contribuente era stato notificato il diniego alla definizione di lite pendente contro il quale veniva proposto ricorso. Il contribuente notificava il ricorso all’ufficio che conteneva altresì l’istanza di reclamo/mediazione, anche se l’atto non conteneva alcuna indicazione in merito e, nel dubbio se si trattasse di atto reclamabile o meno, si costituiva in giudizio nei 30 gg. senza attendere i 90 gg. previsti per il tentativo di mediazione.
I giudici di primo grado, pertanto, hanno dovuto verificare se il diniego alla definizione della lite potesse ritenersi atto reclamabile o meno sulla base dei requisiti previsti dall’art. 17-bis del Dlgs 546/92.
Il diniego, dunque, per la CTP di Torino, rientra tra gli atti reclamabili poiché trattasi di atto emesso dall’Agenzia delle Entrate e la controversia è sicuramente di valore inferiore a 20.000 euro poiché questo era il limite per richiedere la definizione della lite. L’atto di diniego, inoltre, era stato notificato al contribuente il 27 settembre 2012, quindi oltre il termine del 1° aprile 2012 a decorrere dal quale è nato l’obbligo di reclamo.
Infine i giudici tributari si soffermano sulla costituzione in giudizio prima dei 90 gg. stabilendo che essa non è causa di inammissibilità del ricorso in quanto tale “violazione” non è prevista dalla norma. L’ufficio, in ogni caso, non vede pregiudicate le proprie difese in quanto se il procedimento di mediazione si fosse concluso positivamente il giudizio radicato con il deposito si sarebbe chiuso per cessazione della materia del contendere mentre, in caso contrario, sarebbe proseguito.
Si coglie l’occasione offerta dalla sentenza in commento per evidenziare che il ddl stabilità attualmente in fase di approvazione dal Parlamento prevede delle novità anche in materia di mediazione tributaria. Per quel che qui interessa, tra le novità introdotte (poi si vedrà se saranno confermate nella versione definitiva) vi è quella in base alla quale l’istituto del reclamo non costituirà più condizione di ammissibilità dell’impugnazione ma costituirà invece condizione di procedibilità del ricorso. Ciò significa che qualora il contribuente, seppur tenuto ad applicare l’art. 17-bis del Dlgs 546/92, notifica il ricorso senza presentare reclamo e si costituisce in giudizio nei successivi 30 gg. (senza cioè considerare i 90 gg. previsti per il procedimento di reclamo/mediazione) l’ufficio, nella costituzione in giudizio ex art. 23 del Dlgs 546/92 eccepirà, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento ex art. 17-bis. Il Presidente di sezione, in sede di esame preliminare del ricorso, dichiarerà mediante decreto la sospensione del processo ex art. 27 cc. 2 e 3 del Dlgs 546/92 in attesa che venga esperita la procedura del reclamo/mediazione.
Si ritornerà sull’argomento al momento del varo della legge di stabilità, sempreché la versione definitiva contenga la novità ut supra descritta.