Il contribuente non beneficia della sospensione dei termini se presenta istanza di accertamento con adesione alla quale non consegue alcuna volontà di collaborazione con l’Ufficio

La CTP di Caltanissetta con la Sent. n. 1023/1/2016 (Pres. D’Agostini, Rel. Porracciolo) ha stabilito che non può fruire della sospensione dei termini ex art. 6 c. 3 Dlgs 218/97 il contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione in seguito alla quale né si presenta all’incontro con i funzionari né tantomeno presenta una proposta scritta di definizione.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società di capitali alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP per l’anno 2012 mediante il quale l’Ufficio, richiamando un pvc redatto dalla Guardia di Finanza, recuperava a tassazione, tra l’altro, costi relativi a operazioni inesistenti.

La società, prima di ricorrere in CTP, presentava istanza di accertamento con adesione ex art. 6 Dlgs 218/97 senza però presentarsi successivamente all’incontro fissato dall’Ufficio. Pertanto proponeva ricorso avvalendosi del più ampio termine previsto dall’art. 6 c. 3 Dlgs 218/97 il quale prevede che la proposizione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione del terminie per l’impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. L’Agenzia delle Entrate però, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso poiché presentato oltre i 60 gg. previsti dall’art. 21 c. 1 del Dlgs 546/92. Secondo l’Ufficio la ricorrente non avrebbe potuto avvalersi della sospensione dei termini prevista dall’art. 6 c. 3 Dlgs 218/97 in quanto non si era presentata all’incontro fissato per l’esame dell’istanza, né tantomeno aveva presentato documenti o memorie in merito.

La CTP dichiara inammissibile il ricorso poiché tardivo condividendo le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate. Affermano i giudici di prime cure: “…l’effetto sospensivo che discende dalla presentazione dell’istanza de qua va necessariamente valutato ex post (e non ex ante) in relazione al comportamento tenuto dal contribuente dopo la proposizione dell’istanza stessa. Infatti, per legittimare quest’ultima, il contribuente deve dare alla stessa un contenuto concreto ed effettivo, dimostrando di avere una reale volontà di avviare un dialogo con l’Amministrazione Finanziaria. Un’istanza, a cui non faccia seguito una proposta (almeno scritta) o la presentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che abbia convocato il contribuente, è dunque in contrasto con la L. n. 212 del 2000 e in particolare con il suo art. 10, il cui 1 comma afferma che “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. In questo caso, l’istanza de qua è da ritenersi tamquam non esset, non avendo assolto alla funzione conferitale dalla legge (il tentativo, cioè, di prevenire una controversia tributaria); con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, la stessa deve ritenersi non idonea (a seguito – si ripete – di una valutazione ex post) a bloccare il decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso. …”

Tale sentenza merita di essere segnalata, a parere di chi scrive, perché nel caso de quo è stato il contribuente (e non l’Ufficio) a non rispettare uno dei princìpi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente. Si ritiene di condividere pertanto quanto statuito dalla CTP di Caltanissetta, visto che il contribuente ha presentato l’istanza di accertamento con adesione con il solo scopo di poter fruire della sospensione dei termini per l’impugnazione e non per cercare di evitare il contenzioso.

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