Il contribuente ha diritto al rimborso mediante la presentazione della dichiarazione integrativa a favore ovvero mediante apposita istanza.

Con la Sentenza n. 19002 del 19/07/2019 la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso sin dalla decisione delle SS.UU. 13378/2016 e poi ribadito attraverso altri arresti giurisprudenziali (ex multis Cass.  11507/2018, 27583/2018, 30679/2018 e 7389/2019), ha stabilito che il contribuente che versa delle somme in eccesso ha diritto a recuperarle attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero attraverso la presentazione di apposita istanza di rimborso.

La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte riguardava una società la quale aveva presentato istanza di rimborso per IRAP versata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e avverso la quale l’Agenzia delle Entrate aveva opposto il silenzio-rifiuto, impugnato dalla contribuente. Nel giudizio di primo grado la CTP di Milano (Sent. 165/09/2010) dà ragione alla contribuente ordinando all’Agenzia delle Entrate di effettuare  il rimborso. Avverso tale sentenza l’ufficio propone appello presso la CTR Lombardia la quale (Sent. 138/27/13) ne accoglie il ricorso negando che nel caso de quo ci fossero i presupposti per presentare l’istanza di rimborso poiché era necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa.

La Corte di Cassazione, chiamata in causa dalla società, accoglie il ricorso presentato da quest’ultima stabilendo il principio di diritto in base al quale “… l’emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8 – bis), che si salda con l’originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l’istanza di rimborso (ex art. 38), da proporre entro 48 mesi, nel caso d’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (con specifico riferimento alla materia del contendere), dall’altro, diversamente da quanto afferma la Commissione, lambiscono piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti, e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso)…”. 

La Sentenza in commento è importante perché alcuni uffici disconoscono il diritto di rimborso chiesto con l’istanza poiché, a seguito dell’entrata in vigore del DL 193/2016 (il quale ha equiparato il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente con quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore dell’Amministrazione finanziaria), ritengono che l’unica via per ottenere il rimborso sia la presentazione della dichiarazione integrativa. La Cassazione, al contrario, ribadisce ancora una volta che il contribuente può avvalersi sia della dichiarazione integrativa, che opera sul piano dell’accertamento fiscale, sia della presentazione dell’istanza di rimborso, che opera sul piano della riscossione, vale a dire “piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente”.

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