I documenti provenienti dalla verifica presso terzi vanno allegati

La CTR Liguria, con la Sentenza n. 47/6/2013, ha stabilito che è nullo l’avviso di accertamento emesso a seguito di documenti provenienti da una verifica presso terzi che non sono allegati all’atto.

La vicenda vede un contribuente lavoratore dipendente presentare ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate relativo al periodo di imposta 2006. A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società della quale il contribuente era dipendente veniva emesso un processo verbale di constatazione con il quale si contestava all’impresa la corresponsione di retribuzioni “fuori busta”. L’Agenzia delle Entrate provvedeva sulla base di tali rilievi a rideterminare il reddito del lavoratore dipendente nella misura corrispondente agli asseriti compensi “fuori busta” che avrebbe percepito.

Il contribuente propone ricorso in CTP chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento eccependo l’illecito utilizzo di presunzioni derivanti da una verifica presso terzi, la carenza di motivazione dell’atto e l’omessa allegazione allo stesso del processo verbale di constatazione nei confronti della società.  La CTP accoglie il ricorso e annulla l’atto impositivo. L’ufficio propone appello in CTR contestando l’erroneità della sentenza che non avrebbe tenuto in considerazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, in punto di “motivazione per relationem”, stabilisce che l’avviso di accertamento avrebbe soltanto carattere di mera provocatio ad opponendum e pertanto chiedeva l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata.

I giudici della CTR respingono l’appello e confermano la sentenza di primo grado. L’accertamento, osservano i giudici di seconde cure, poggia esclusivamente sui risultati della verifica effettuata nei confronti del datore di lavoro del contribuente appellato. Non risulta  che siano state effettuate ulteriori indagini nei confronti del contribuente né alcun controllo incrociato al fine di confermare le risultanze della verifica effettuata presso l’impresa datrice di lavoro. Inoltre, afferma la CTR,  “l’avviso di accertamento è molto scarno e fa acritico riferimento al p.v.c.; non vi sono allegazioni del p.v.c. neppure per estratto” con la conseguenza che tale mancanza non consente al contribuente di impostare una difesa efficace in giudizio (Corte di Cassazione Sent. n. 13201/2009). Infine la CTR concorda con quanto indicato nella sentenza di primo grado, laddove i giudici della CTP in motivazione hanno richiamato la Circolare del Ministero delle Finanze n. 150/E del 01/08/2000,  nella quale si invitavano gli uffici ad allegare agli atti di accertamento copia della documentazione richiamata nella motivazione dell’atto.

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