Dichiarazione dei redditi emendabile oltre la scadenza dell’anno successivo a quello dell’invio solo in presenza di errori formali

La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 20415/2014, ha stabilito che il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi oltre il termine dell’anno successivo a quello di invio solo nel caso in cui abbia commesso errori meramente formali che abbiano determinato un maggior debito di imposta.

La vicenda vede protagonista un contribuente al quale veniva notificata una cartella esattoriale per liquidazione di IVA e IRPEF ex artt. 54-bis D.P.R. 633/72 e 36-bis del D.P.R. 600/73 per l’anno 2000. La cartella veniva impugnata in CTP, che rigettava il ricorso, ritenendo tardiva la dichiarazione in rettifica (a proprio favore) presentata solo in concomitanza con la presentazione del ricorso avverso la cartella. Nella fattispecie, la rettifica riguardava una plusvalenza derivante dalla cessione della propria azienda indicata in misura superiore rispetto all’importo effettivo da inserire in dichiarazione. Il contribuente presentava appello in CTR, che veniva parzialmente accolto, limitatamente al reddito imponibile ai fini IRPEF, ritenendo tempestiva la dichiarazione in rettifica presentata dal contribuente. L’ufficio presentava allora ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c. 8-bis del D.P.R. 322/98 poiché il contribuente non avrebbe rispettato il termine previsto da tale norma (termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo a quello oggetto di variazione) per correggere “errori ed omissioni” di carattere formale. Sicchè la dichiarazione integrativa presentata in concomitanza con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, notificato alla CTP adita solo in data 13/05/2005, era da considerarsi tardiva.

I giudici di legittimità ritengono fondata la doglianza dell’ufficio. Affermano i supremi giudici: “…in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione – fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall’art. 2, co. 8 bis, del D.P.R. n. 322/98, come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 435/2001 – solo nell’ipotesi in cui  si tratti di correzione di “errori od omissioni” di carattere meramente formale, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito d’imposta. …” E ancora: “La scadenza prevista dalla disposizione succitata opera, invero, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione in questione, come tale emendabile anche al di là del termine di cui al citato art. 2 co. 8 bis D.P.R. 322/98. …”.

Secondo la Cassazione, nel caso de quo la correzione di una plusvalenza, con conseguente riduzione del reddito imponibile, non rientra tra gli “errori ed omissioni” di carattere meramente formale che in base ai principi sopra enunciati possano ritenere ammissibile l’emendabilità della dichiarazione oltre il termine stabilito dalla norma. Trattasi invece di correzione che va a mutare la base imponibile, e dunque tale comportamento è contrario al dettato normativo. Pertanto la dichiarazione integrativa andava presentata al più tardi entro il 31/10/2002: essendo stata presentata solo nell’anno 2005, contrariamente all’assunto del giudice di appello, è da considerarsi tardiva.

In precedenza, la stessa Corte di Cassazione (Sent. 12149/2014) ha invece affermato che “per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria espressa in atto impositivo, il contribuente, alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, può emendare, anche in sede contenziosa, la propria dichiarazione fiscale, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella relativa redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria.”

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