Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio riconosciuta al coniuge “capiente”

Con la sentenza n. 325 del 20/01/2021 della CTR Lazio Sez. V viene affermato il principio in base al quale se uno dei due coniugi perde il lavoro ed è fiscalmente a carico dell’altro, spetta a quest’ultimo la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti sulla casa familiare, anche se sostenute dall’altro coniuge.

La vincenda processuale vede protagonisti due coniugi i quali avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’abitazione familiare a fronte delle quali ciascuno dei due coniugi aveva provveduto a pagare autonomamente la sua quota di spese all’impresa che aveva eseguito i lavori.

Dal testo della sentenza, non molto chiaro al riguardo, pare di capire che i coniugi relativamente all’anno 2013 avevano presentato una dichiarazione congiunta. Nella propria dichiarazione il marito aveva inserito (anche) la detrazione che in realtà era da fruire in capo alla moglie. Scattava il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 da parte dell’Agenzia delle Entrate, controllo che si concludeva con l’iscrizione a ruolo per il recupero dell’IRPEF corrispondente al disconoscimento della detrazione indebitamente fruita maggiorata di sanzioni e interessi.

Il contribuente impugna la cartella proponendo ricorso in CTP, ricorso che lo vede soccombente in primo grado (Sent. 8442/19). La sentenza di primo grado viene appellata in CTR, che accoglie l’appello affermando innanzitutto che vada riconosciuta la legittimità formale dell’operato dell’Ufficio, atteso che il diritto alla detrazione è attribuito al contribuente che risulti assoggettato alle imposte sui redditi delle persone fisiche”. Nel caso in esame, però, il ricorrente aveva perso il lavoro e tale circostanza era stata debitamente documentata, ragion per cui era di fatto privo di una propria autonoma capacità reddituale risultando in tal modo fiscalmente a carico della moglie la quale, all’interno del nucleo familiare, si poneva, viceversa, come l’unico contribuente titolare di reddito effettivo. Sulla scorta di tali circostanze di fatto la CTR Lazio, proseguendo nel suo ragionamento, afferma “E tuttavia, in una corretta valutazione del generale principio di solidarietà posto dall’art. 1292 c.c., non può essere trascurato il rilievo che le detrazioni in questione derivavano dall’acquisito diritto dei coniugi ad avvalersi del recupero percentuale delle spese, congiuntamente affrontate a seguito della effettuazione di lavori di recupero edilizio relativi alla unità immobiliare costituente l’abitazione del nucleo familiare. Diritto alla detrazione che, se quindi non direttamente riconoscibile in favore del Sig. S. in conseguenza della momentanea sua condizione di coniuge fiscalmente a carico, non può che essere in via complessiva riconosciuto alla moglie Sig.ra S. in sede di controllo dell’unica dichiarazione dei redditi oggetto di presentazione, senza che in tal modo si sia determinato un reale danno all’erario”.

In sostanza, affermano i giudici di seconde cure, se è vero che il contribuente ha fruito indebitamente di una detrazione non spettante, è altresì vero che il controllo formale, poiché concernente una dichiarazione congiunta, avrebbe dovuto estendersi anche all’altro coniuge. Se ciò fosse avvenuto, non ci sarebbe stato bisogno di procedere con l’iscrizione a ruolo poiché l’Ufficio avrebbe dovuto “spostare” la spettanza della detrazione dal marito alla moglie visto che il primo risultava fiscalmente a carico della seconda, senza alcun danno per l’erario.

La sentenza in commento è da segnalare poiché afferma un principio di portata dirompente, atteso che le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono essere fruite solo dal contribuente che ha effettivamente pagato le relative spese. L’art. 16-bis del TUIR infatti non prevede una tale possibilità, al contrario di quanto invece previsto ad es. per la detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR). Si auspica che tale principio venga confermato dalla Cassazione in sede di legittimità.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


× 4 = venti

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>