Dal 1° gennaio 2014 contante vietato per le locazioni abitative

L’art. 1 c. 50 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce l’obbligo a partire dal 01/01/2014, in deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, carte di debito/credito, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore/conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali.

La sanzione per l’inosservanza della disposizione normativa è prevista nella misura dal 1% al 40% dell’importo irregolarmente trasferito con un minimo di 3.000 euro (art. 58 Dlgs 231/2007)

Si precisa che l’obbligo segue il principio di cassa e dunque va rispettato dal 01/01/2014. Ciò significa ad es. che se la mensilità di dicembre 2013 viene pagata a gennaio 2014 dovrà essere utilizzato un mezzo di pagamento diverso dal contante.

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