Costi di sponsorizzazione deducibili se allineati con il fatturato
La CTP di Mantova con la Sentenza n. 170/01/2013 ha stabilito che sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa i costi di sponsorizzazione di squadre sportive dilettantistiche anche se appaiono antieconomici ma comunque proporzionati al fatturato della società che li sostiene.
L’Agenzia delle Entrate accertava una società recuperando a tassazione l’importo di 106.000 euro per costi di sponsorizzazione sostenuti nei confronti di due squadre di pallamano, ritenuti non congrui e antieconomici.
La contribuente si difendeva sostenendo che l’art. 90 c. 8 della L. 289/2002 presume in via assoluta che costituiscono spese di pubblicità gli stanziamenti fino a 200.000 euro all’anno in favore di realtà sportive dilettantistiche e che in ogni caso non sussisteva l’antieconomicità giacché il costo dell’operazione ammontava a una bassa percentuale del fatturato dell’anno di imposta in discussione.
Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la normativa richiamata dalla ricorrente non precludeva all’ufficio la verifica sull’inerenza dei costi aggiungendo che il compenso pagato a una delle due società sportive era di gran lunga superiore a quello erogato da altri sponsor mentre quello pagato all’altra società non era congruo rispetto alla limitata attività svolta dalla stessa.
Ad avviso dei giudici della CTP di Mantova la presunzione contenuta nell’art. 90 della L. 289/2002 può essere superata mediante la dimostrazione dell’antieconomicità e della sproporzione di quanto erogato in relazione al fatturato della società.
Nel caso specifico, infatti, gli utili degli anni successivi non potevano costituire valido parametro in base al quale valutare l’economicità del corrispettivo erogato, non solo perché la stessa legge dà per scontata una non completa corrispondenza economica fra sp0nsorizzazione e successivi benefici, ma anche perché al 2007, anno in cui era avvenuta l’erogazione, era seguito un periodo di grave crisi economica che aveva determinato un calo della produzione e degli affari, tant’è vero che la ricorrente non aveva rinnovato la sponsorizzazione.
Pertanto l’unico criterio ritenuto valido dai giudici di prime cure per risolvere il giudizio sull’economicità dei compensi di sponsorizzazione erogati era da considerarsi il fatturato conseguito nell’anno solare in cui erano stati stipulati i contratti. Poiché le sponsorizzazioni erano state pari al 3,38% del fatturato annuo (come affermato dalla ricorrente e non contestato dall’ufficio), si può ritenere che le stesse fossero inerenti all’attività di impresa e dunque effettivamente sostenute.