Condotta antieconomica condita con accertamento sintentico: il piatto al contribuente è servito.

La CTR di Roma, con la sentenza n. 72/01/2014 del 14/01/2014 (Pres. Lauro Rel. Tozzi) ha stabilito che è legittimo l’accertamento sintetico operato dall’Ufficio nei confronti del contribuente piccolo imprenditore che ha dichiarato redditi esigui a fronte del possesso di due immobili e di un’autovettura.

La vicenda processuale vede protagonista un contribuente esercente attività di falegnameria al quale l’Agenzia delle Entrate notifica tre avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006 accertando per il 2004 un reddito di € 62.768,00 a fronte di un reddito dichiarato pari a € 0, per il 2005 un reddito pari a € 82.781,00 a fronte di un reddito dichiarato pari a € 0 e per il 2006 un reddito dichiarato pari a € 85.189,00 a fronte di un reddito dichiarato pari a € 1.806,00. L’ufficio fondava la pretesa in considerazione del fatto che il contribuente possedeva due immobili, di cui uno costituiva abitazione principale e l’altro residenza secondaria nonché un’automobile del valore di circa € 30.000. Il contribuente proponeva allora ricorso in CTP, chiedendo l’annullamento degli avvisi di accertamento, tenuto conto altresì del fatto che l’ufficio aveva quantificato la superficie dell’immobile adibito ad abitazione principale in mq 414 mentre il contribuente sosteneva che i mq reali erano invece 100,56.

La CTP di Roma, con sentenza n. 247/16/12, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e compensava le spese di giudizio; veniva accolta la doglianza del contribuente in merito all’erronea quantificazione della superficie dell’immobile, che il collegio di prime cure ha stabilito essere effettivamente di mq 100,56. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva appello chiedendone la riforma, sostenendo che gli elementi posti a base dell’accertamento sintetico operato nei suoi confronti vanno considerati come meri indizi, comunque insufficienti a  costituire prova di redditi elevati, come determinati dall’Ufficio.

La CTR respinge l’appello proposto dal contribuente ritenendo la sentenza della CTP correttamente motivata e dunque né censurabile né tantomeno criticabile. I giudici di appello sconfessano, in linea di diritto, la tesi del contribuente con riferimento alla qualificazione di meri indizi degli elementi posti a base dell’accertamento sintetico operato nei suoi confronti. Trattasi, al contrario, di fatti precisi che dimostrano la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di fronte alle quali il contribuente non ha offerto alcuna prova contraria, né tantomeno ha provato l’inattendibilità dei ricavi accertati dall’Ufficio. Inoltre l’Ufficio ha potuto anche dimostrare, nel merito, che sull’abitazione grava un mutuo pagato esclusivamente dal contribuente.

Nella motivazione della sentenza i giudici della CTR affermano infine che “…Deve, infatti, considerarsi la circostanza che il contribuente ha dichiarato un reddito troppo esiguo, addirittura inferiore al reddito medio di un lavoratore dipendente impiegato nello stesso settore: si tratta di una incongruenza che anche alla luce della comune esperienza appare troppo consistente. …” e ancora “… In buona sostanza, il fatto che il contribuente abbia dichiarato, ai fini dell’imposta diretta, un reddito in misura così esigua, rappresenta una condotta fiscale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza anche sotto il profilo dell’antiecnomicità del comportamento: condotta fiscale anomala di per sé sufficiente a giustificare da parte dell’Ufficio una rettifica della dichiarazione. …”.

Dalla sentenza in commento emerge come nell’accertare il reddito d’impresa del contribuente l’ufficio abbia utilizzato a supporto della pretesa elementi desunti dall’applicazione dell’accertamento sintetico.  A parere di chi scrive l’ufficio nell’accertare il reddito di impresa del contribuente avrebbe potuto utilizzare metodologie accertatitve più efficaci e più consone alla fattispecie (ad es. accertamento ex art. 39 c. 1 lett. d) del D.P.R. 600/73) mentre ha fatto ricorso all’accertamento sintetico, così  costringendolo a ricorrere a presunzioni (semplici) che i giudici di CTR hanno stabilito essere gravi, precise e concordanti respingendo l’appello del contribuente, in mancanza di prova contraria offerta da quest’ultimo.

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