Cartella di pagamento nulla in assenza di conferimento dell’incarico all’intermediario abilitato

La Corte di Cassazione, con la recentissima Sentenza n. 13138 del 11/06/2014, ha stabilito che l’invio telematico della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 3 del DPR 322/98 richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello della tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione.

La vicenda processuale vede protagonista un contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento ex art. 36-bis del DPR 600/73 per omesso versamento di IRPEF, IRAP, addizionali e interessi relativi all’anno 1999.

Avverso la cartella il contribuente proponeva ricorso in CTP, che accoglieva le sue doglianze, mentre la CTR Friuli Venezia Giulia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità della cartella.

In particolare, il contribuente chiedeva al giudice tributario che fosse pronunciata la nullità della cartella deducendo di non aver sottoscritto la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della pretesa impositiva. La dichiarazione, infatti, era stata presentata in via telematica dal suo commercialista, al quale non era stato conferito apposito incarico. La CTR, accogliendo l’appello dell’ufficio, riformava la sentenza di primo grado affermando che il contribuente non aveva provato di aver espressamente fatto divieto al consulente, cui era stato conferito l’incarico per la tenuta delle scritture contabili, di provvedere all’invio telematico. Pertanto, secondo la CTR, l’invio telematico della dichiarazione dei redditi doveva ritenersi effettuato con il consenso del contribuente poiché, a suo dire, tale adempimento doveva ritenersi conclusivo del procedimento di tenuta della contabilità, elaborazione del bilancio e della altre prescritte scritture contabili.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 322/98 sotto il profilo della nullità/inesistenza della dichiarazione dei redditi per l’anno 1999 censurando l’assunto della CTR Friuli Venezia Giulia in base al quale la trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica da parte dell’intermediario abilitato può prescindere da uno specifico incarico rilasciato dal contribuente.

La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente.

Il DPR 322/98 all’art. 3 commi 3, 3-bis e 3-ter (quest’ultimo però abrogato dalla L. 183/2011 con effetto dal 2012) considera incaricati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate le figure professionali e i centri di assistenza fiscale elencati nelle lettere dalla a) alla e) del comma 3 e li obbliga a trasmettere le dichiarazioni solo se incaricati di predisporle. Inoltre il rapporto tra intermediatore e contribuente è un rapporto di natura privatistica per cui il contribuente è libero di non conferire l’incarico per la trasmissione telematica della dichiarazione (provvedendo “direttamente” alla trasmissione telematica) così come è libero nella scelta dell’intermediario, purché abilitato. Da ciò discende che il commercialista che ha ricevuto l’incarico per la tenuta della contabilità non può ritenersi obbligato altresì alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, in mancanza di uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma. Statuisce la Suprema Corte nella sentenza in commento: “L’invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale ed, in difetto di specifico incarico, tale admpimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale”.

I giudici di ultima istanza non condividono pertanto l’assunto della CTR in quanto contrasta con gli artt. 1 e 3 del DPR 322/98, che prevedono la necessità che la dichiarazione sia sottoscritta a pena di nullità dal contribuente (dal testo della sentenza emerge il fatto che il contribuente non aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi ex art. 1 DPR 322/98) o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, o, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente abilitato. Il conferimento dell’incarico all’intermediario e comunque la mancanza del potere di rappresentare il contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione, se contestato dal contribuente, deve essere accertato dal giudice di merito.

La Suprema Corte cassa così la sentenza della CTR Friuli Venezia Giulia e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, ad altra sezione della medesima CTR che dovrà attenersi al principio di diritto espresso nella sentenza in commento.

Si ricorda che il comma 6 dell’art. 3 del DPR 322/98 prevede espressamente l’obbligo di rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, contestualmente alla ricezione della stessa ovvero all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione. Alla luce del principio diritto espresso da tale sentenza, quindi, la tenuta della contabilità e l’invio telematico della dichiarazione dei redditi sono adempimenti distinti che necessitano di specifici incarichi da parte del contribuente non potendo considerarsi all’interno di un unico rapporto professionale.  Inoltre, una volta confermata la nullità dell’invio, la dichiarazione diventerebbe omessa però, visti i tempi della giustizia tributaria, difficilmente il fisco potrebbe contestare al contribuente l’omessa dichiarazione dei redditi entro il termine stabilito dal comma 2 dell’art. 43 del DPR 600/73, con la conseguenza che in caso di siffatta contestazione il contribuente si vedrebbe esentato da qualsiasi tassazione.

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