Bonus ristrutturazioni accertabile entro 4 anni

Si segnala la recentissima sentenza n. 2597/2015 della CTR Lombardia nella quale i giudici di appello hanno statuito che l’Agenzia delle Entrate deve accertare la spettanza del bonus ristrutturazioni di cui all’art. 16-bis del TUIR entro il termine di 4 anni decorrenti da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta nel quale sono state sostenute le spese, indipendentemente dal fatto che poi il beneficio venga spalmato fino a 10 rate.

La vicenda vede protagonista un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate disconosceva il bonus fruito per interventi di recupero effettuati su un immobile di sua proprietà negli anni 2002 e 2003. Il disconoscimento avveniva però in occasione del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2007, nella quale il contribuente aveva portato in detrazione una delle rate previste dalla legge. Al contribuente veniva notificata la cartella di pagamento in data 13/04/2012.

Avverso tale cartella egli proponeva ricorso in CTP eccependo l’infondatezza nel merito del disconoscimento del beneficio, stante la conformità del proprio comportamento alle disposizioni di legge e soprattutto l’intervenuta decadenza dell’azione di accertamento in quanto tale potere doveva essere esercitato rispettivamente entro il 31/12/2007 relativamente all’annualità d’imposta 2002 ed entro il 31/12/2008 relativamente all’annualità d’imposta 2003, vale a dire le annualità di sostenimento delle spese per gli interventi di recupero.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso riconoscendo l’intervenuta decadenza del potere di accertamento da parte dell’ufficio senza così entrare nel merito della fondatezza della pretesa fiscale.

Avverso la sentenza della CTP ha proposto allora ricorso in appello l’Agenzia delle Entrate lamentando, tra l’altro, violazione degli artt. 36-ter e 43 del DPR 600/73.

La CTR Lombardia ha respinto l’appello dell’ufficio affermando la correttezza della sentenza emessa dai giudici di prime cure circa l’intervenuta decadenza del potere di accertamento, poiché il termine ultimo per l’esercizio di tale potere era da considerarsi il 31/12/2007 per l’anno 2002 e il 31/12/2008 per l’anno 2003, vale a dire le annualità di sostenimento delle spese, e questo in virtù di quanto stabilito dall’art. 43 c. 1 del DPR 600/73 e dall’art. 25 c. 1 del DPR 602/73. Nessun errore in diritto compiuto dai giudici di prime cure, dunque, visto che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente in data 13/04/2012. Per i giudici della CTR “Poco conta che, a seguito della rateazione degli oneri, parte della detrazione operasse in relazione all’anno fiscale 2007. Ciò non legittima un’indebita estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia, che darebbe evidentemente luogo ad una chiara disparità di trattamento tra coloro che hanno ripartito gli oneri in 3, 5 o 10 rate, aggirando i suesposti termini decadenziali che, con specifico riferimento a quelli previsti dall’art. 25 ultimo citato, sono stati ritenuti necessari – e conseguentemente introdotti – a seguito di una pronuncia della stessa Corte Costituzionale (sentenza 7 luglio 2005, n. 280). Considerare corretta la condotta tenuta dall’Agenzia significherebbe consentirgli il disconoscimento di oneri riconducibili a spese molto risalenti nel tempo, permettendo all’amministrazione di incidere su una dichiarazione eccessivamente remota, in relazione alla quale è evidente il consolidarsi del legittimo affidamento del contribuente”.

Si spera che tale orientamento si consolidi non soltanto in seno alla giurisprudenza di merito, ma anche in seno a quella di legittimità. Spesso accade, infatti, che l’ufficio disconosca interamente il bonus ristrutturazioni in fase di controllo di una delle dichiarazioni dei redditi relative ad annualità di imposta successive a quelle di sostenimento delle spese, nelle quali vengono fruite (solo) le singole rate, per cui al contribuente, come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio che ha portato alla sentenza in commento, viene notificata una cartella di pagamento ben oltre il termine decadenziale previsto per l’esercizio del potere di accertamento in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa all’annualità d’imposta di sostenimento delle spese (e non in quelle di fruizione delle rate). Si rammenta infine che l’eccezione di intervenuta decadenza dal potere accertativo da parte dell’ufficio va sempre dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio attraverso apposito motivo di ricorso, non essendo questione rilevabile ex officio dal giudice tributario. Ciò significa che in mancanza l’atto esplica comunque i propri effetti nei confronti del contribuente destinatario, anche se la notifica è avvenuta oltre i termini di legge.

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