Maria Giuseppina Raffaele

Informativa COVID-19

Si informa la gentile clientela di prendere visione dell’informativa COVID-19 allegata.

Lo studio rimane a disposizione per i chiarimenti del caso.

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La Gdf stringe sul Reddito: 2.706 percettori sotto la lente

Sono oltre 2.706 i cittadini passati al setaccio dalla Guardia di Finanza come beneficiari del reddito di cittadinanza ma senza però averne potenzialmente alcun diritto. Di questi sono 184 le posizioni che dall’incrocio delle banche dati hanno ottenuto il punteggio più alto (pari a 100) e a cui i reparti delle Fiamme Gialle andranno a bussare con la quasi assoluta certezza di stanare un truffatore. Per altri 408, invece, il livello di rischio ha prodotto un punteggio poco più basso (80) con almeno uno dei valori incrociati con i requisiti richiesti per ottenere la prestazione sociale agevolata. A questi si aggiungono altri 2.030 cittadini e 78 datori di lavoro che, dall’incrocio delle banche dati, sono usciti come soggetti a rischio da controllare.

È quanto emerge dall’analisi operativa di rischio denominata «Reddito di cittadinanza» realizzata dal nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza. All’elenco dei furbetti del reddito di cittadinanza si devono aggiungere anche 172 società messe sotto osservazione dal Nucleo speciale entrate nel progetto «Sommerso da lavoro-Reddito di cittadinanza». Di queste 172 società, da cui emergono licenziamenti e dimissioni sospette finalizzate al solo scopo di ottenere il Rdc, sono 6 quelle già inserite nell’elenco dei percettori ad altissimo rischio di frode, portando il totale a 190 soggetti che, come detto, hanno ottenuto nel corso dell’analisi di rischio il punteggio più alto.

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A ogni contribuente il proprio rating di affidabilità fiscale

Il giudizio di affidabilità fiscale emergerà alla fine di un vero e proprio processo di valutazione progressiva che prenderà avvio dal riscontro tra le risultanze dell’anagrafe dei rapporti finanziari e quanto dichiarato al Fisco da ogni singolo contribuente. Questo primo giudizio verrà poi implementato facendo ricorso alle altre informazioni presenti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria tra le quali, per i soggetti obbligati, anche le risultanze dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Queste nuove procedure di selezione e analisi del rischio di evasione emergono dalla lettura di alcune disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020 e nel collegato fiscale (D.L. 124/2019).
L’enfasi posta dal legislatore nella manovra di bilancio 2020, sul potenziamento delle attività di selezione dei contribuenti ai fini del contrasto all’evasione, risponde a un’esigenza che diviene sempre più pressante per lo Stato: migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli fiscali. Negli ultimi 5 anni, infatti, la c.d. “maggiore imposta accertata media” per ogni attività di verifica fiscale ha evidenziato preoccupanti segnali di ribasso.
Tornando alla manovra di bilancio e alle analisi del rischio di evasione fiscale, sono almeno 3 gli elementi che devono essere attentamente esaminati.
In primo luogo le disposizioni in commento puntano con decisione all’utilizzo di specifiche tecnologie allo scopo di facilitare l’individuazione di specifici profili di rischio di evasione. Si tratta, in particolare, di nuove tecnologie informatiche attraverso le quali l’Amministrazione Finanziaria potrà analizzare milioni di informazioni presenti nell’anagrafe tributaria. Le implementazioni delle informazioni a seguito della fatturazione elettronica impongono l’utilizzo di nuove e più efficaci tecniche di indagine allo scopo di individuare e selezionare i contribuenti in chiave antievasione.
Altro elemento che emerge dalla lettura della manovra 2020 è il superamento, più o meno generalizzato, di alcune misure di tutela dei dati personali dei contribuenti attraverso l’introduzione di una deroga espressa alla normativa di riferimento (D.Lgs. 196/2003) e il contemporaneo utilizzo di uno pseudonimo (una sorta di QR-code) in luogo del codice fiscale del contribuente.
L’ultimo elemento portante delle future azioni di contrasto all’evasione contenute nella manovra 2020 riguarda la centralità che viene attribuita all’archivio dei rapporti finanziari. È da tale banca dati, sempre più nucleo centrale dell’anagrafe tributaria, che partiranno tutte le future attività di analisi del rischio e di selezione dei contribuenti per Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Del resto la delicatezza e l’importanza delle informazioni contenute in tale partizione dell’anagrafe tributaria (finora sottoutilizzata rispetto alle sue reali potenzialità) non possono non essere considerate di estrema rilevanza ai fini di un primo sintetico giudizio circa l’“affidabilità” fiscale del contribuente.
Tali dati diverranno infatti il primo step nel processo di costruzione del rating di affidabilità fiscale di ogni singolo contribuente. Se dall’esame di questa prima banca dati dovessero emergere profili di criticità sulla posizione del contribuente, allora l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza potranno procedere con l’esame delle informazioni presenti in altre banche dati dell’anagrafe tributaria al preciso fine di attribuire un rating complessivo di affidabilità fiscale del contribuente.

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Dal 01/01/2020 obbligo di scontrino telematico per tutti

Di seguito pubblichiamo l’articolo tratto dall’edizione odierna di Fiscooggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, concernente il nuovo obbligo decorrente dal 01.01.2020.

Rispetto a quanto indicato nell’articolo, si aggiunge che i contribuenti che non hanno ancora provveduto a dotarsi di RT ovvero che non hanno ancora adeguato quello attualmente in uso, godranno di un periodo di moratoria che terminerà il 30.06.2020. Entro tale data dovranno obbligatoriamente provvedere a dotarsi di RT ovvero ad adeguare l’attuale registratore di cassa; nel frattempo potranno continuare a rilasciare lo scontrino fiscale tradizionale ovvero la ricevuta fiscale ma dovranno provvedere ad effettuare la trasmissione telematica del totale giornaliero, anziché della singola operazione, entro il mese successivo, senza l’applicazione di sanzioni nonché continuare ad utilizzare il registro dei corrispettivi.

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L’impatto degli ISA sull’attività di accertamento

Conclusa la prima esperienza di applicazione degli ISA, il cui debutto nel panorama tributario è stato a dir poco turbolento per le ben note vicende che hanno caratterizzato l’avvio di tale strumento, è il momento di fare le prime considerazioni in merito all’utilizzo degli ISA da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei propri poteri accertativi.

E’ opportuno ricordare preliminarmente che gli ISA, al contrario degli studi di settore, non sono uno strumento di accertamento, bensì uno strumento di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. L’art. 9-bis del DL 50/2017 stabilisce infatti che gli ISA sono istituiti al fine di “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”. Come si può vedere l’approccio rispetto agli studi di settore è notevolmente diverso in quanto viene introdotto uno strumento la cui finalità è quella di invitare il contribuente ad assolvere correttamente gli obblighi fiscali a proprio carico.

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Il contribuente ha diritto al rimborso mediante la presentazione della dichiarazione integrativa a favore ovvero mediante apposita istanza.

Con la Sentenza n. 19002 del 19/07/2019 la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso sin dalla decisione delle SS.UU. 13378/2016 e poi ribadito attraverso altri arresti giurisprudenziali (ex multis Cass.  11507/2018, 27583/2018, 30679/2018 e 7389/2019), ha stabilito che il contribuente che versa delle somme in eccesso ha diritto a recuperarle attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero attraverso la presentazione di apposita istanza di rimborso.

La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte riguardava una società la quale aveva presentato istanza di rimborso per IRAP versata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto e avverso la quale l’Agenzia delle Entrate aveva opposto il silenzio-rifiuto, impugnato dalla contribuente. Nel giudizio di primo grado la CTP di Milano (Sent. 165/09/2010) dà ragione alla contribuente ordinando all’Agenzia delle Entrate di effettuare  il rimborso. Avverso tale sentenza l’ufficio propone appello presso la CTR Lombardia la quale (Sent. 138/27/13) ne accoglie il ricorso negando che nel caso de quo ci fossero i presupposti per presentare l’istanza di rimborso poiché era necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa.

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Il regime delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia in caso di crisi familiare

L’art. 12 del TUIR prevede l’attribuzione di sconti fiscali in presenza di vincoli familiari. Circa l’entità di tali sconti, si rimanda alla disposizione di legge richiamata. La ratio legis è costituita dall’avvertita esigenza di non intaccare con il prelievo fiscale quella parte di reddito destinata a soddisfare le esigenze primarie di vita del contribuente e della sua famiglia, variabili in considerazione di specifiche situazioni. Tali misure costituiscono, nell’attuale sistema, uno dei più significativi strumenti di sostegno fiscale alle famiglie. In questa sede ci occuperemo in particolare di come vengono fruiti tali benefici nel momento in cui si verifica una crisi familiare.

Per quel che concerne la detrazione per il coniuge a carico la legge (art. 12 c. 1 lett. a) del TUIR) stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un determinato importo per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato. Questa detrazione, riservata solo alla famiglia legittima fondata sul matrimonio (ed alle unioni civili in virtù dell’art. 1 c. 20 L. 76/2016), non spetta più in caso di separazione, facendo riferimento la disposizione di legge in esame esclusivamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Tale interpretazione è coerente non solo con la lettera della legge, ma anche con il dato sistematico, tenuto conto che il coniuge onerato del mantenimento dell’altro deduce il contributo a suo carico ex art. 156 c.c. dal suo reddito imponibile in virtù di quanto previsto dall’art. 10 del TUIR. Vien da chiedersi in proposito se sia possibile per il coniuge legalmente ed effettivamente separato fruire della detrazione prevista dall’art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, vale a dire della detrazione spettante per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 3/E del 09.01.1998 si è orientata favorevolmente in tal senso, specificando che relativamente ai soggetti da considerare ai fini della fruizione di tale detrazione è da ricomprendere il coniuge che sia separato o divorziato. L’interpretazione fornita a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate si basa sul fatto che sebbene l’art. 433 c.c. includa il coniuge, per costui tuttavia compete già una specifica detrazione se non legalmente ed effettivamente separato. Successivamente anche il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.01.2012 ha incluso tra i familiari a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato che conviva con il contribuente o riceva da lui un assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ad ogni modo, tale detrazione è esclusa qualora il coniuge, con cui continui a vivere l’altro o che continui a mantenerlo, gli corrisponda un assegno deducibile dal suo reddito, non potendosi cumulare un duplice vantaggio fiscale in questo caso (attribuzione della detrazione e deducibilità assegno di mantenimento).

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Modalità di accesso diretto e contenuto della dichiarazione dei redditi precompilata 2018

A partire dal giorno 16.04.2018 (il giorno 15 era festivo) l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti. Trattasi in particolare del modello 730 e del modello REDDITI PF precompilato.

In questa sede tratteremo brevemente le modalità di accesso diretto da parte del contribuente e i dati contenuti nella dichiarazione precompilata.

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Scheda carburante abrogata dal 01.07.2018

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 vi è quella che prevede l’abrogazione della scheda carburante con effetto dal 01.07.2018. Trattasi di una novità destinata a cambiare in modo significativo le abitudini dei contribuenti soggetti passivi IVA abituati ormai da molti anni ad avere a che fare con tale documento in occasione dell’effettuazione dei rifornimenti di carburante presso i distributori stradali rappresentando il documento che legittimava la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo sostenuto per tale tipologia di acquisti. La novità normativa rappresenterà altresì una mini rivoluzione nell’operatività quotidiana degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti i quali saranno i primi (unitamente ai subappaltatori nell’ambito degli appalti pubblici) ad applicare la fatturazione elettronica, così come vedremo di seguito.

La Legge di Bilancio (L. 205/2017), in particolare il comma 920, ha integrato il comma 3 dell’art. 22 della legge IVA (D.P.R. 633/72) aggiungendo la seguente frase: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

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Guardia di Finanza: analisi di rischio per verifiche mirate

A distanza di 10 anni dalla precedente, la GDF ha emanato la Circolare n. 1/2018 la quale ha aggiornato l’imponente vademecum delle verifiche fiscali che ha dettato gli indirizzi operativi dei reparti negli ultimi 10 anni. Trattasi di un documento molto corposo (circa 1.200 pagine), che ha sostituito la precedente circolare n. 1/2008 e che rappresenta il documento di orientamento per l’attività ispettiva fiscale espletata dal Corpo.

In questa sede accenneremo brevemente ai tratti salienti dell’attività di analisi di rischio desumibile dalla Circolare, mediante la quale la GDF seleziona preventivamente i contribuenti da sottoporre a controllo.

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