Anche l’usufruttuario può detrarre gli interessi passivi sul mutuo ipotecario

La Corte di Cassazione con la Sent. 22191/2016 ha fornito un’interessante interpretazione dell’art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR affermando che anche l’usufruttuario può fruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo da egli stipulato poiché l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale indicato nella norma dev’essere in grado di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione indipendentemente dalla tipologia di diritto reale con il quale il contribuente possiede l’immobile.

La vicenda processuale vede protagonista un contribuente la cui convivente aveva acquisito la nuda proprietà di un immobile costituendo a favore del contribuente un diritto di usufrutto vitalizio; quest’ultimo pertanto aveva acceso un mutuo ipotecario e proceduto a detrarre gli interessi passivi. Con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2002 l’Agenzia delle Entrate contesta la detrazione degli interessi passivi procedendo ad iscrivere a ruolo il relativo importo. Il contribuente propone ricorso avverso la cartella di pagamento ottenendo l’annullamento dell’atto in CTP cosicché l’Agenzia delle Entrate ricorre in appello e la CTR riforma la sentenza di primo grado affermando che il titolare di un diritto di usufrutto non può godere della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario poiché il beneficio fiscale spetterebbe solo al titolare del diritto di proprietà.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente il quale lamentando, tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 bis (ora art. 15) c. 1 lett. b) del TUIR allora vigente, chiede ai giudici di legittimità se la locuzione “acquisto dell’unità immobiliare” contenuta nella norma non possa essere interpretata in senso restrittivo con riguardo al solo acquisto della piena o nuda proprietà ma comprenda anche l’acquisto di un diritto reale parziale sull’immobile (usufrutto in questo caso) cui è connesso il pieno godimento dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del contribuente, dopo aver sottolineato che già con riferimento ad altri settori impositivi (registro e ICI) il concetto di abitazione principale presuppone il possesso dell’immobile non solo a titolo di proprietà ma anche a titolo di usufrutto o altro diritto reale, afferma che: “…un’interpretazione sistematica e un’interpretazione secondo ratio legis inducono a ritenere che il riferimento all’ “acquisto dell’unità immobiliare”, rapportato all’esigenza dell’abitazione, non può che indicare l’acquisto di un diritto (reale), qualche che sia, in grado, per il suo modo di essere (si pensi all’usufrutto, all’uso e all’abitazione), di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione. …”. Per la Cassazione, insomma, è importante l ‘ “interesse primordiale dell’uomo all’abitazione”, indipendentemente dalla tipologia di diritto reale con il quale il contribuente possiede l’immobile.

Tale sentenza è da segnalare per due motivi. Il primo è costituito dal fatto che viene sconfessato l’orientamento sul punto tenuto dal Ministero delle Finanze prima (Circ. 108/1996 punto 2.3.1) e dall’Agenzia delle Entrate poi (Circ. 95/E/2000 punto 1.2.7), orientamento che ha sempre disconosciuto la fruizione del beneficio fiscale in capo all’usufruttuario non essendo quest’ultimo acquirente dell’immobile. Il secondo motivo è costituito dagli scenari che si aprono nei confronti dei contribuenti che si trovano in tale situazione, vale a dire titolari di un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, che hanno stipulato un mutuo ipotecario con i requisiti di cui all’art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR ma che non hanno mai detratto gli interessi passivi corrisposti. Tali contribuenti potrebbero approfittare dell’opportunità concessa dal legislatore attraverso l’art. 5 del D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 e provvedere a presentare dichiarazioni integrative a favore per recuperare le detrazioni non godute fin dall’anno di imposta 2011, soltanto che l’Agenzia delle Entrate, in mancanza di allineamento all’orientamento della Cassazione, sicuramente insisterà sulla propria posizione contestando al contribuente l’utilizzo del credito che scaturirebbe dalla presentazione delle dichiarazioni integrative ed innescando così il contenzioso. Per quel che concerne, infine, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2016 e successivi, il contribuente che volesse “sfidare” l’Agenzia delle Entrate cavalcando il nuovo orientamento della Cassazione dovrebbe decidere di non rivolgersi ai CAF, i quali certamente non vorranno inserire tale detrazione nel mod. 730 considerata la loro responsabilità con riferimento all’apposizione del visto di conformità sui 730, e presentare il mod. 730 precompilato “direttamente”, utilizzando le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero presentare un mod. UNICO.

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